L’ordinamento penitenziario in “pillole”
L’ordinamento penitenziario italiano (legge 26 luglio 1975 n. 354) consente al condannato destinatario di una pena definitiva (“passata in giudicato”), di godere, sussistendone i presupposti di legge, di alcune misure alternative alla detenzione.
Il legislatore italiano, anche in virtù del principio costituzionale di cui all’art. 27 della Costituzione italiana (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”), ha disciplinato diverse modalità di esecuzione della pena detentiva, alternative all’istituzione carceraria.
L’entità della pena da scontare (anche se parte residua di una maggior pena), la possibilità che la misura alternativa possa prevenire la commissione di ulteriori reati, l’idoneità e la capacità della misura a determinare la rieducazione e il recupero del detenuto all’interno del contesto sociale, sono i principali requisiti utilizzati e presi in esame dal Tribunale di Sorveglianza, unica autorità giurisdizionale competente a decidere in materia di esecuzione della pena.
Di seguito alcune brevi “domande” e “ risposte” che hanno la finalità di far comprendere i principali istituti dell’ordinamento penitenziario, la natura di ciascuna misura alternativa, i presupposti, le modalità e le procedure di accesso alle stesse.
Quando il condannato può chiedere una misura alternativa?
La legge prevede la possibilità di accedere alle misure alternative quando l’imputato è stato condannato con una sentenza passato in giudicato, ovvero una sentenza contro la quale non è più possibile proporre impugnazione e, che, per tale motivo, deve essere posta in esecuzione.
L’esecuzione di una sentenza che comporta la condanna ad una pena detentiva è curata dal Pubblico Ministero che procede ad emettere l’ordine di esecuzione.
La misura alternativa può essere richiesta direttamente dal condannato in stato di libertà o dal suo difensore (art. 656 c.p.p.) oppure quando egli si trova già in carcere (ad es. in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire o nel caso di condannato che ha già iniziato a scontare la sua pena definitiva e ha raggiunto un “residuo” di pena che gli consente l’applicazione di una misura alternativa).
Che cosa è l’affidamento in prova ai servizi sociali e quando può essere concesso?
Che cosa è la detenzione domiciliare e quando può essere concessa?
L’ordinamento penitenziario prevede con la detenzione domiciliare (art. 47 ter) la possibilità per il condannato di scontare la sua pena presso un’abitazione privata o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, di assistenza o di accoglienza.
Che cosa è la semilibertà e quando può essere concessa?
Disciplinata dall’art.
48 dell’ordinamento penitenziario, può considerarsi una misura
alternativa “impropria” in quanto il condannato pur rimanendo privato del suo
“status libertatis” (egli di fatto rimane inserito nell’istituto penitenziario),
può trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto per partecipare ad
attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale.
Viene concessa su istanza del condannato o del suo difensore:
Per la sua concessione la misura in oggetto non può prescindere dalla valutazione sia della disponibilità del condannato al suo reinserimento nella vita sociale sia dei progressi compiuti dallo stesso nell’ambito del trattamento operato all’interno della struttura carceraria.
Che cosa è la liberazione anticipata e come si ottiene?
Può
considerarsi un
istituto premiale concesso al condannato a pena detentiva che ha dato prova di
partecipazione all’opera di rieducazione. Quale riconoscimento per tale impegno
viene concessa al condannato una detrazione di 45 giorni per ogni singolo
semestre di pena scontata
(art. 54).
A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, affidamento in prova o in detenzione domiciliare.
Sull’istanza presentata direttamente dall’interessato o tramite il suo difensore, decide il Magistrato di Sorveglianza senza la necessità di fissare un’udienza alla presenza delle parti (art. 69 bis).
Che cosa sono i permessi premio e come si possono ottenere?
Sono strumenti indispensabili per consentire al condannato detenuto di realizzare pienamente e in maniera efficace il suo percorso rieducativo (art. 30-ter).
Possono essere concessi:
- nei confronti di condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all’arresto;
- nei confronti di condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l’espiazione di almeno ¼ della pena;
- nei confronti di condannati per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’art. 4 bis dopo l’espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre 10 anni;
- nei confronti dei condannati all’ergastolo dopo l’espiazione di almeno 10 anni.
Il permesso premio è richiesto al Magistrato di Sorveglianza che valuta la condotta detentiva e l’assenza di pericolosità sociale dell’istante, consentendogli l’uscita dal carcere.
La durata dei permessi premio concedibili non può superare complessivamente i 45 giorni per ogni anno di detenzione.
I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva c.d. “reiterata” prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
- nei confronti di condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all’arresto dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- nei confronti di condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l’espiazione dopo l'espiazione della metà della pena;
- nei confronti di condannati per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’art. 4 bis dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni;
- nei confronti dei condannati all’ergastolo dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.
Che cos’è la liberazione condizionale e quali sono i suoi effetti?
È un istituto previsto dal codice penale italiano (art. 176) che, a differenza delle misura alternative, presuppone l’avvenuto ravvedimento e pentimento del condannato.
Il condannato che:
- ha scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena inflittagli, se la pena residua non superi i cinque anni;
- ha scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli, in caso di recidiva aggravata o reiterata (art. 99, commi 2, 3 e 4 codice penale);
- ha scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
- durante il tempo di esecuzione della pena ha tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
- ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
presenta istanza, per il tramite del direttore del carcere al Tribunale di Sorveglianza competente.
Una volta concessa il richiedente si trova sottoposto al regime della libertà vigilata e trascorrerà fuori dal carcere il rimanente periodo della sua pena.
Decorso tutto il tempo della pena inflitta ovvero 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi condanna all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca (qualora venga commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole ai sensi dell’art. 101 codice penale ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta ai sensi dell’art. 230, comma 2, codice penale).
Che cos’è la libertà vigilata?
E’ una misura di sicurezza personale non detentiva (art.
228 c.p.) per effetto della quale il soggetto ad essa
sottoposto si trova a tutti gli effetti in stato di libertà e, pur essendo
controllato dalle autorità di pubblica sicurezza, viene affidato ai servizi
sociali (Centri di Servizio Sociale per Adulti) ai fini del suo reinserimento
nella società.
La libertà vigilata è ordinata nei seguenti casi (art. 230 c.p.):
- se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
- se è stata disposta la liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
- se il contravventore abituale (art. 104 c.p.) o professionale (art. 105 c.p.) commette un nuovo reato che sia nuova manifestazione di "abitualità" o "professionalità" del reo;
- in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale (artt. 229 e 230 c.p.);
- in caso di concessione di una licenza agli internati;
- in caso di concessione di una licenza ai semiliberi.
Il giudice competente alla concessione è il giudice che infligge la condanna principale, in altri casi il Magistrato di Sorveglianza e in caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n. 212, S.O.)
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E
LIMITATIVE DELLA LIBERTA'. ( Legge Gozzini )
TITOLO I
Trattamento penitenziario
CAPO I
Principi direttivi
Art. 1
Trattamento e rieducazione
Il
trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il
rispetto della dignità della persona.
Il
trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in
ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni
politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono
essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei
confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
I
detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il
trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che
essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei
confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento
rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al
reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio
di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
Art. 2
Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Le
spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a
carico dello stato.
Il
rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai
termini degli articoli 145,188,189 e 191 del codice penale e 274 del codice di
procedura penale.
Il
rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua
mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo
capoverso dell' articolo 213 del codice penale ,ovvero per effetto della
disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte
dell'articolo 213 del codice penale.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.
Il
rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due
terzi del costo reale. Il ministro per la grazia e giustizia, al principio di
ogni esercizio finanziario, determina, sentito il ministro per il tesoro, la
quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della
Repubblica.
Art. 3
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari é assicurata ai detenuti ed agli internati parità di
condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in
ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti
dall'esterno.
Art. 4
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.
I
detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla
presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Art. 4-bis
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale
dei condannati per taluni delitti.
1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all'art. 74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale nonché dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2. bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3. bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.
CAPO II
Condizioni generali
Art. 5.
Caratteristiche degli edifici penitenziari
Gli
istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un
numero non elevato di detenuti o internati.
Gli
edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze
di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.
Art. 6
Locali di soggiorno e di pernottamento
I
locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere
di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da
permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni
climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo
razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e
di pulizia.
I
locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più
posti.
Particolare cura é impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in
camere a più posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a
meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.
Art. 7
Vestiario e corredo
Ciascun soggetto é fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in
quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da
assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L'abito é di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. É concesso l'abito di
lavoro quando é reso necessario dall'attività svolta.
Gli
imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare
abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli
imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli
internati.
I
detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro
proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
Art. 8
Igiene personale
É
assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e
di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia
della persona.
In
ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli
e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico
personale.
Il
taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari
ragioni igienico-sanitarie.
Art. 9
Alimentazione
Ai
detenuti e agli internati é assicurata un'alimentazione sana e sufficiente,
adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al
clima.
Il
vitto é somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I
detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La
quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle
approvate con decreto ministeriale.
Il
servizio di vettovagliamento é di regola gestito direttamente dalla
amministrazione penitenziaria.
Una
rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per
sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai
detenuti e agli internati é consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi
alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei
generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti
direttamente dalla amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la
vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere
superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui é sito l'istituto. La
rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del
direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e
prezzi dei generi venduti nell'istituto.
Art. 10
Permanenza all'aperto
Ai
soggetti che non prestano lavoro all'aperto é consentito di permanere almeno per
due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a
non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
La
permanenza all'aria aperta é effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i
casi indicati nell' articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dello articolo 39 ed é
dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
Art. 11
Servizio sanitario
Ogni istituto penitenziario é dotato di servizio medico e di servizio
farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei
detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno
specialista in psichiatria.
Ove
siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere
apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati
sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali
civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti
sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato
di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal
giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero,
durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla
presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti
preliminari al giudizio e nel corso del giudizio gli atti preliminari al
giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua
competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti
preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della
corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.
L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre,
quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in
ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o
con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non
siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario
per la tutela della loro incolumità personale.
Il
detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana
dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma
dell'articolo 385 del codice penale.
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica
generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche.
L'assistenza sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con
periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli
interessati.
Il
sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano
richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono
particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare
periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.
I
detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose
sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono
adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme
concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.
In
ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per
l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni.
Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei
servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici
sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e
secondo gli indirizzi del ministero della sanità.
I
detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese
da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione
del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Il
medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e
di pena allo scopo di accertare lo stato igienico- sanitario, l'adeguatezza
delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio
sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti
negli istituti.
Il
medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da
adottare al ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando
altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.
Art. 12
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono
approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione
scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in
comune.
Gli
istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e
periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell' articolo 16
.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti
e degli internati.
CAPO III
Modalità del trattamento
Art. 13
Individualizzazione del trattamento
Il
trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della
personalità di ciascun soggetto.
Nei
confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione
scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre
cause del disadattamento sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio
dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
Per
ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono
formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é
compilato il relativo programma, che é integrato o modificato secondo le
esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.
Le
indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai
dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale
sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi
risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle
attività di osservazione e di trattamento.
Art. 14
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Il
numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere
limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il
raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare
riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e
all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono,
inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'
articolo 42 .
É
assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani
al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e
dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.
É
consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati
ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
Le
donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.
Art. 14-bis
Regime di sorveglianza particolare.
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a. che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b. che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
c. che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato della amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.
Art. 14-ter
Reclamo
1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del Capo secondo-bis del Titolo secondo.
Art.
14-quater
Contenuti
del regime di sorveglianza particolare
1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non é attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, la amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.
Art. 15
Elementi del trattamento
Il
trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali,
ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i
rapporti con la famiglia.
Ai
fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e
all'internato é assicurato il lavoro.
Gli
imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative,
culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni
dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione
professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate
alla loro posizione giuridica.
Art. 16
Regolamento dell'istituto
In
ciascun istituto il trattamento penitenziario é organizzato secondo le direttive
che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei
gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da
seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che é
predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di
sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal
preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale.
La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel
quarto comma dell' articolo 80 .
Il
regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.
Il
regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la
grazia e giustizia.
Art. 17
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
La
finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere
perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di
istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e
secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del
direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di
risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo
sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le
persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo dei direttore.
Art. 18
Colloqui, corrispondenza e informazione
1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
2. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
4. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
5. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
6. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
7. Abrogato.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.
9. Abrogato.
Art. 18-bis
Colloqui a fini investigativi
1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.
1. bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui é rilasciata:
a. quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
b. quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.
3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.
4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non é richiesta, e del colloquio é data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.
5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati é attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.
ART. 18-ter
Limitazioni e controlli della corrispondenza
1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
a. limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;
b. la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c. il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:
a. nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;
b. nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.
4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.
Art. 19
Istruzione
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata
mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di
addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di
metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei
detenuti di età inferiore ai venticinque anni.
Con
le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite
scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
É
agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é
favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per
televisione.
É
favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena
libertà di scelta delle letture.
Art. 20
Lavoro
Negli istituti
penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione
professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e
gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti
corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o
anche da aziende private convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario
non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è
obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della
colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle
misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale
psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo
risponda a finalità terapeutiche.
L'organizzazione e i
metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella
società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il
reinserimento sociale.
Nell'assegnazione dei
soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di
disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi
familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività
svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza
particolare di cui all'Art. 14-bis della presente legge.
Il collocamento al
lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di
graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra
per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle
graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi
competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori
o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante
del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da
un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla
commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un
rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.
Alle riunioni della
commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e
degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel
regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente
viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza
indicati.
Al lavoro all'esterno,
si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo,
nonché l'Art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non
previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul
collocamento.
Le amministrazioni
penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con
soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a
detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano
l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione
e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Le direzioni degli
istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato
e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro
di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona
in cui è situato l'istituto.
I detenuti e gli
internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono
essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per
proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non
abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio
retribuito.
La durata delle
prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti
in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo
festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati
che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e
ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Agli effetti della
presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro
nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da
condanne penali o civili.
Entro il 31 marzo di
ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una
analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge
relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.
Art. 20 - bis
Modalità di organizzazione del lavoro
1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.
2. L'amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20 , promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 , e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.
Art. 21
Lavoro all'esterno
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato é assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.
4. bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
Art. 21-bis
Assistenza all'esterno dei figli minori
1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre
Art. 22
Determinazione delle mercedi
1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine é costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario.
Art. 23
Remunerazione e assegni familiari
(Abrogati i primi tre commi)
Ai
detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli
assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli
assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le
modalità fissate dal regolamento.
Art. 24
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a
titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.
Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì
prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell' articolo
2 .
In
ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre
quinti. Tale quota non é soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per
obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno
arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione.
La
remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non é soggetta a
pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o
a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili
dell'amministrazione.
Art. 25
Peculio
Il
peculio dei detenuti e degli internati é costituito dalla parte della
remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro
posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita
degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a
titolo di premio o di sussidio.
Le
somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
Il
peculio é tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
Il
regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di
peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di
oggetti personali o invii a familiari o conviventi, e la parte da consegnare
agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.
Art. 25-bis
Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.
3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.
4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.
5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.
6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.
7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.
Art. 26
Religione e pratiche di culto
I
detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa,
di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A
ciascun istituto é addetto almeno un cappellano.
Gli
appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su
loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i
riti.
Art. 27
Attività culturali, ricreative e sportive.
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive
e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità
dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una
commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli
assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la
organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo
contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.
Art. 28
Rapporti con la famiglia
Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni
dei detenuti e degli internati con le famiglie.
Art. 29
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei
decessi
I
detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i
congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in
un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
In
caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un
internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre
persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati
devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità
delle persone di cui al comma precedente.
Art. 30
Permessi
Nel
caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai
condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza
il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento,
l'infermo.
Agli imputati il permesso é concesso, durante il procedimento di primo grado,
dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma
dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il
procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di
quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si
é svolto il procedimento di appello.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari
di particolare gravità.
Il
detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza
giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di
dodici, é punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo
maggiore, é punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice
penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso
articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso
senza giustificato motivo é punito in via disciplinare.
Art. 30-bis
Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve
assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle
autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di
recarsi.
La
decisione sull'istanza é adottata con provvedimento motivato.
Il
provvedimento é comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del
telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il
provvedimento é stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di
sorveglianza, o, se il provvedimento é stato emesso da altro organo giudiziario,
alla corte di appello.
La
sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie
informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone
immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il
magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte
del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non é
possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza
del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo
68,terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso é sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal
terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla
scadenza del termine ivi previsto.
Le
disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi
del primo comma dell'articolo 30.in tale caso é obbligatoria la scorta.
Il
procuratore generale presso la corte d'appello é informato dei permessi concessi
e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno
rilasciati.
Art. 30-ter
Permessi premio
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma ottavo e che non risultano "socialmente pericolose",( inserite con articolo 1 d.l. 1991, n. 152 coordinato con la legge di conversione 1991, n. 203) il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio é parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi é ammessa:
a. nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
c. nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma primo dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della penale, comunque, di non oltre dieci anni;
d. nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione é ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio é soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
Art.
30-quater
Concessione dei permessi premio ai recidivi
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a. alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b. alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c. alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
(La Corte
costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 257 (in G.U. 1a
s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 30-quater).
Art. 31
Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
Le
rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27
sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno
dell'istituto.
CAPO IV
Regime penitenziario
Art. 32
Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del
danno
I
detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando
sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e
particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al
trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita
penitenziaria.
Nessun detenuto o internato può' avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che
importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione
di preminenza sugli altri.
I
detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro
disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I
detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili
dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio
dello eventuale procedimento penale e disciplinare.
Art. 33
Isolamento
Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo é ammesso:
1. quando é prescritto per ragioni sanitarie;
2. durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
3. per gli imputati durante la istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.
Art. 34
Perquisizione personale
I
detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per
motivi di sicurezza.
La
perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della
personalità.
Art. 35
Diritto di reclamo
I
detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti,
anche in busta chiusa:
1. al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
2. al magistrato di sorveglianza;
3. alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
4. al presidente della giunta regionale;
5. al capo dello stato.
Art. 36
Regime disciplinare
Il
regime disciplinare é attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e
la capacità di autocontrollo. Esso é adeguato alle condizioni fisiche e
psichiche dei soggetti.
Art. 37
Ricompense
Le
ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità
dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.
Le
ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
Art. 38
Infrazioni disciplinari
I
detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia
espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la
contestazione dell'addebito all'interessato, il quale é ammesso ad esporre le
proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e
della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del
soggetto.
Le
sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.
Art. 39
Sanzioni disciplinari
Le
infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
1. richiamo del direttore;
2. ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
3. esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
4. isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
5. esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
La sanzione
della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la
certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può
sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune é sottoposto a
costante controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune é sospesa
nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle
madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
Art. 40
Autorità competente a deliberare le sanzioni
Le
sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le
altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal
direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in
grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.
Art. 41
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non
é consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli
internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza,
per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva,
all'esecuzione degli ordini impartiti.
Il
personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei
confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al
direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e
procede alle altre indagini del caso.
Non
può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente
previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini
disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la
incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo
strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.
Gli
agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non
nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.
Art. 41-bis
Situazioni di emergenza
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.
2. bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
2. ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2. quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:
a. l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b. la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
c. la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d. l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e. la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f. la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.
2. quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
2. sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.
Art. 42
Trasferimenti
I
trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per
esigenze dello istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e
familiari.
Nel
disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i
soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
I
detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e
con almeno parte del loro peculio.
(Abrogati gli ultimi
due commi)
Art. 42-bis
Traduzioni
1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi é obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica é vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga é compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive é sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. É vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
7. Nelle traduzioni individuali e collettive é consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili.
Art. 43
Dimissione
La
dimissione dei detenuti e degli internati é eseguita senza indugio dalla
direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Il
direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi
prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo
in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende
stabilire la sua residenza, comunicando tutti dati necessari per gli opportuni
interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa
essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena
viene a conoscenza della relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore
informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio
di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea
dall'istituto.
Il
consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o
successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con
l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la
condotta tenuta.
I
soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario
civile.
Art. 44
Nascite, matrimoni, decessi
Negli atti di sto civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti
avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dello istituto.
La
direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o
di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto
dipendeva e al ministero di grazia e giustizia.
La
salma é messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
CAPO V
Assistenza
Art. 45
Assistenza alle famiglie
Il
trattamento dei detenuti e degli internati é integrato da un'azione di
assistenza alle loro famiglie.
Tale azione é rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti
con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il
reinserimento sociale.
É
utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati
qualificati nell'assistenza sociale.
Art. 46
Assistenza post-penitenziaria
I
detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che
immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa
successivo.
Il
definitivo reinserimento nella vita libera é agevolato da interventi di servizio
sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo
precedente.
I
dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche
sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla
tutela della sanità pubblica.
CAPO VI
Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Art. 47
Affidamento in prova al
servizio sociale
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
12. bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonchè l'art. 54, comma 3.
Art. 47-bis
Affidamento
in prova in casi particolari
(Abrogato)
Art. 47-ter
Detenzione domiciliare
01.
La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti
dal libro II titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge, può essere espiata
nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i
settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui
all'art. 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d. persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e. persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.
1. bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.
1. ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1. quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare é proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
4. bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale.
5. Il condannato nei confronti del quale é disposta la detenzione domiciliare non é sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare é revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, é punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
9. bis. Se la misura di cui al comma 1-bis é revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.».
Art. 47-quater
Misure alternative alla
detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria
1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.
Art. 47-quinquies
Detenzione domiciliare
speciale
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a. disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b. disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.
Art. 47-sexies
Allontanamento dal
domicilio senza giustificato motivo
1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7.
Art. 48
Regime di semilibertà
Il
regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato
di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività
lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I
condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in
appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano
abiti civili.
(Abrogato il terzo comma)
Art. 49
Ammissione obbligatoria al
regime di semilibertà
(Abrogato)
Art. 50
Ammissione alla semilibertà
1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'Art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'Art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'Art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semilibertà é disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'Art. 47, comma 4, in quanto applicabile.
Art. 50-bis
Concessione della semilibertà ai recidivi
1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa».
Art. 51
Sospensione e revoca del regime di semilibertà
Il
provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il
soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il
condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto
senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, é punito in via
disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
Se
l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato é punibile a norma del
primo comma dell' articolo 385 del codice penale ed é applicabile la
disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La
denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto
senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell' articolo 53 .
Art. 51-bis
Sopravvenienza di nuovi titoli
di privazione della libertà
1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dello istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma primo dello articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.
Art. 51-ter
Sospensione cautelativa delle misure alternative
1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa é in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Art. 52
Licenza al
condannato ammesso al regime di semilibertà
Al
condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di
premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni
quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato é sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se
il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la
licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
Al
condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra
in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.
Art. 53
Licenze agli internati
Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo
immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai
medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una
licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa
una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine
di favorirne il riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse,
a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo
precedente.
Durante la licenza l'internato é sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se
l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza
può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza,
senza giustificato motivo, é punito in via disciplinare e, se in regime di
semilibertà, può subire la revoca della concessione.
Art. 53-bis
Computo del periodo di permesso o licenza
1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza é computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si é dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
Art. 54
Liberazione
anticipata
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione é concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine é valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio é comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento é stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.
Art. 55
Interventi
del servizio sociale nella libertà vigilata
Nei
confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni
di cui allo articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge
interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
Art. 56
Remissione del debito
Abrogato
Art. 57
Legittimazione alla richiesta
dei benefici
Il
trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47 ,50,52,53,54 possono essere
richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o
proposti dal consiglio di disciplina.
Art. 58
Comunicazione all'autorità di
pubblica sicurezza
Dei
provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla
sezione di sorveglianza, é data immediata comunicazione all'autorità provinciale
di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Art. 58-bis
Iscrizione nel casellario
giudiziale
Nel
casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di
sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative
alla pena detentiva.
Art. 58-ter
Persone che
collaborano con la giustizia
1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.".
Art.
58-quater
Divieto di concessione di benefici
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti é stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o é stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o é pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o é stato emesso il provvedimento di revoca della misura.
7. bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.».
(La Corte
Costituzionale con sentenza n. 436/1999 ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
58 quater
nella parte in cui si riferisce ai minorenni).
TITOLO II
Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria
CAPO I
Istituti penitenziari
Art. 59
Istituti per adulti
Gli
istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono
in:
1. istituti di custodia preventiva;
2. istituti per l'esecuzione delle pene;
3. istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4. centri di osservazione.
Art. 60
Istituti di
custodia preventiva
Gli
istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e
circondariali.
Le
case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del
pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di
case circondariali.
Le
case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni
autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
Le
case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone
fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di
polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.
Può
essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per
più mandamenti o circondari.
Art. 61
Istituti per l'esecuzione delle
pene
Gli
istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
1.
case di
arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia
mandamentali o circondariali;
2.
case di
reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.
Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di
custodia circondariali.
Per esigenze
particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i
condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati
alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione
possono essere altresì assegnati alle case di arresto.
Art. 62
Istituti per l'esecuzione delle
misure di sicurezza detentive
Gli
istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
Colonie agricole;
Case di lavoro;
Case di cura e custodia;
Ospedali psichiatrici giudiziari.
In
detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai
numeri 1,2 e 3 del primo capoverso dell' articolo 215 del codice penale .
Possono essere istituite:
Sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso
una casa di lavoro e viceversa;
Sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di
custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
Sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e
della casa di lavoro presso le case di reclusione.
Art. 63
Centri di osservazione
I
centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di
altri istituti.
I
predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'
articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione
svolte nei singoli istituti.
Le
risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.
Su
richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per
la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a
procedimento penale.
I
centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.
Art. 64
Differenziazione degli istituti
per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
I
singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in
relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle
necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
Art. 65
Istituti per infermi e minorati
I
soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere
assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A
tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro
condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
Art. 66
Costituzione, trasformazione e
soppressione degli istituti
La
costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari
nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
Art. 67
Visite agli istituti
Gli
istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
a. il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della corte costituzionale;
b. i ministri, i giudici della corte costituzionale, i sottosegretari di stato, i membri del parlamento e i componenti del consiglio superiore della magistratura;
c. il presidente della corte di appello, il procuratore generale della repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d. i consiglieri regionali e il commissario di governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
e. l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f. il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g. il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
h. gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i. l'ispettore dei cappellani;
l. gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di
cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato
nell'articolo 18- bis.
Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti,
per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri
del culto cattolico e di altri culti.
CAPO II
Giudici di sorveglianza
Art. 68
Uffici di sorveglianza
1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella a allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
3. Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
Art. 69
Funzioni e
provvedimenti del magistrato di sorveglianza
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell' articolo 208 del codice penale , nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a. l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b. le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
Art. 69-bis
Procedimento in materia di liberazione anticipata
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza
Art. 70
Funzioni e
provvedimenti del tribunale di sorveglianza
1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello é costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma quarto dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale é composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma quarto.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione é posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti é annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
9. Abrogato
Art. 70-bis
Presidente del tribunale di sorveglianza
1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.
2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
a. a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;
b. a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
c. a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;
d. a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma terzo dell'articolo 68;
e. a proporre al consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
f. a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti.
Art. 70-ter
Nuove
denominazioni
1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".
2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui allo articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del ministero di grazia e giustizia.
CAPO II-BIS
Procedimento di sorveglianza.
Art. 71
Norme generali
1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi primo e secondo dello articolo 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale , di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.
2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore é nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.
3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.
4. Se l'interessato non é detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 635 del codice di procedura penale.
5. Le disposizioni contenute nel capo primo del titolo quinto del libro quarto del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 dello stesso codice.
Art. 71-bis
Udienza
L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante
dello ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare
personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico
ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza,
dal procuratore della repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.
I
provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla
base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al
trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed
avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata al
pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni
dalla data della deliberazione.
Art. 71-ter
Ricorso per cassazione
1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma sesto, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale . Si applica, altresì, l'ultimo comma dello articolo 631 del codice di procedura penale.
Art.
71-quater
Comunicazioni
Le
comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli
articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell' articolo 645 del codice di
procedura penale.
Art. 71-quinquies
Revoca
(Abrogato)
Art. 71-sexies
Inammissibilità
Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma
dell'articolo 71,appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di
legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza basata sui medesimi
elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato
con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a
procedimento di sorveglianza.
Il
decreto é comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di
proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa
facendo richiesta di trattazione.
A
seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento
di sorveglianza.
CAPO III
Esecuzione penale esterna ed assistenza
Art. 72
Uffici locali di esecuzione
penale esterna.
1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a. svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b. svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c. propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d. controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e.
su richiesta
delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il
buon esito del trattamento penitenziario;
f. svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».
3. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
4. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 73
Cassa per il
soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena é
istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
La
cassa ha personalità giuridica, é amministrata con le norme della contabilità di
stato e può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato.
Per
il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme
previste dall' articolo 4 della legge 9 maggio 1932,n.547 .
La
cassa é amministrata da un consiglio composto:
1. dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
2. da un rappresentante del ministero del tesoro;
3. da un rappresentante del ministero dell'interno.
Le funzioni
di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione
generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.
Nessuna indennità o retribuzione é dovuta alle persone suddette.
Il
patrimonio della cassa é costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre
contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione
di cui all' articolo 23 .
I
fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a
causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.
Art. 74
Consigli di aiuto sociale
Nel
capoluogo di ciascun circondario é costituito un consiglio di aiuto sociale,
presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e
composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da
lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della
regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o
da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio
provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori
degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei
componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti
pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
Il
consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, é sottoposto alla vigilanza
del ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio della
avvocatura dello stato.
I
componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia
e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in
un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto
sociale nel settore della assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si
provvede:
1. con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all' articolo 4 della legge 9 maggio 1932,n.547 ;
2. con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956,n.491;
3. con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;
4. con i fondi ordinari di bilancio;
5. con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.
Alle spese
necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con
le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi
costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale
scopo.
Il
regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento
del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette
componenti.
Art. 75
Attività del consiglio di aiuto
sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
Il
consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
1. cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
2. cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;
3. assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all' articolo 77 ,opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;
4. organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;
5. cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;
6. segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;
7. concede sussidi in denaro o in natura;
8. collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.
Art. 76
Attività del
consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto
Il
consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in
natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede alla assistenza in
favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
Art. 77
Comitato per l'occupazione
degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Al
fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di
prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso
l'ente di cui al quarto comma dell' articolo 74 ,é istituito il comitato per
l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
Di
tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un
magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente
dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale,
designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei
prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato
della carriera direttiva della amministrazione penitenziaria e un assistente
sociale del centro di servizio sociale di cui all' articolo 72 .
I
componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto
sociale.
Il
comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
Art. 78
Assistenti volontari
L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza,
autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli
istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno
morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita
sociale.
Gli
assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative
dello istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con
quella di tutto il personale addetto al trattamento.
L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.
Gli
assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per
l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai
dimessi e alle loro famiglie.
CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 79
Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di
sorveglianza
Le
norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli
anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con
apposita legge.
Nei
confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che
commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le funzioni della
sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate,
rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni
Al
giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma
dell'articolo 68.
Art. 80
Personale dell'amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale
previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti
sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall' articolo 72.
La
amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività
di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro
limiti numerici da concordare annualmente, con il ministero del tesoro.
Al
personale incaricato giornaliero é attribuito lo stesso trattamento ragguagliato
a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per
lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento,
l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in
psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni
effettuate.
Il
servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'Art. 59,é
assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri
A
tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti
di prevenzione e di pena, di cui al decreto del presidente della repubblica 31
marzo 1971,n.275 ,emanato a norma dell' articolo 17 della legge 28 ottobre
1970,n.775 ,é incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali
unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai
capi operai.
Le
modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione.
Art. 81
Attribuzioni degli assistenti
sociali
Gli
assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste
dagli articoli 9,10 e 11 della legge 16 luglio 1962,n.1085,anche nell'ambito dei
centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.
Gli
assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate
nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio
sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei
sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di
assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano,
inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi.
Art. 82
Attribuzioni degli educatori
Gli
educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica
della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento
rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di
tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.
Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti
degli imputati.
Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei
libri, delle riviste e dei giornali.
Art. 83
Ruoli organici del personale di
servizio sociale e degli educatori
La
tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio
sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962,n.1085 ,é sostituita dalla tabella b
allegata alla presente legge.
Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per
adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le
dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite
rispettivamente dalle tabelle c e d allegate alla presente legge.
Al
personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato, nonché, in quanto compatibili,
quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940,n.2041 ,e successive
modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione
penitenziaria e dai suoi organi periferici.
Gli
impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che all'1 luglio 1970
rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento della anzianità di cui
al primo comma dell' articolo 22 del decreto del presidente della repubblica 30
giugno 1972,n.748 ,sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo
dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del
decreto stesso.
La
nomina é effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del ministro,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei
rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.
Art. 84
Concorso per esame speciale per
l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per
adulti.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro
per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al
ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito
dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva
dotazione organica del ruolo stesso.
Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un
concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli
assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della
complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi
anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i
minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al
decreto ministeriale 21 giugno 1971 .
Il
concorso previsto al primo comma é riservato, indipendentemente dai limiti di
età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello stato,
a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano
attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e
di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di
secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato
da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
Il
concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:
1. teoria e pratica del servizio sociale;
2. psicologia;
3. nozioni di diritto e procedura penale;
4. regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
La
commissione esaminatrice é presieduta dal direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed é composta dai
seguenti membri:
Un
magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti
di prevenzione e di pena;
Un
docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in
antropologia criminale;
Un
ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Un
docente di materie di servizio sociale.
Le
funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo
della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore
a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).
La
prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non
inferiore a sei decimi.
I
vincitori del concorso sono nominati:
a. alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;
b. alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
c. alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
Nei
confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di
stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente
sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente
articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini
dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del
concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato
ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di
quiescenza e della indennità di buonuscita.
Art. 85
Accesso alla carriera direttiva
di servizio sociale
Alla lettera e) dell' articolo 5 della legge 16 luglio 1962,n.1085, sono
soppresse le parole "istituita o autorizzata a norma di legge".
Art. 86
Personale per gli uffici di
sorveglianza
Con
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la grazia
e giustizia, di concerto con il ministro per il tesoro, é determinato, entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati
e del personale di cui all' articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di
sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
Art. 87
Norme di esecuzione
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la grazia
e giustizia, di concerto con il ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di
esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di
prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto
anche con il ministro per la pubblica istruzione.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non
incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento
vigente.
Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che
disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli
educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le
disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di
semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente
legge nella gazzetta ufficiale.
Art. 88
Attuazione dei ruoli del
personale
L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale
per adulti, lo ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di
servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto
degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati
addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti
dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.
Art. 89
Norme abrogate
Sono abrogati gli articoli 141,142,143, 144,149 e l'ultimo capoverso
dell'articolo 207 del codice penale, l'articolo 585 del codice di procedura
penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Art. 90
Esigenze di sicurezza
(Abrogato)
Art. 91
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25
miliardi per l'anno finanziario 1975,si provvede mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il
ministro per il tesoro é autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. É fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
TABELLA A
Sedi e giurisdizioni degli
uffici di sorveglianza
Ancona: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
Bari: tribunali di Bari, Trani.
Foggia: tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
Modena: tribunale di Modena.
Reggio Emilia: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
Brescia: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
Mantova: tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari: tribunali di Cagliari, Oristano.
Nuoro: tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassari: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
Caltanissetta: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
Catania: tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
Catanzaro: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.
Cosenza: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
Reggio Calabria: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
Firenze: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.
Siena: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
Livorno: tribunale di Livorno.
Pisa: tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
Genova: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
Apuania Massa: tribunali di Apuania Massa, La Spezia.
L'Aquila: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.
Pescara: tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.
Lecce: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
Milano: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
Varese: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
Napoli: tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
Campobasso: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
Salerno: tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.
Santa Maria Capua Vetere: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Palermo: tribunali di Palermo, Termini Imerese.
Agrigento: tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani: tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia: tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto: tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza: tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
Matera: tribunali di Matera, Melfi.
Roma: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
Frosinone: tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo: tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
Novara: tribunali di Novara, Aosta, Verbania.
Vercelli: tribunali di Vercelli, Biella, Casale Monferrato, Ivrea.
Cuneo: tribunali di cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
Trento: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
Trieste: tribunale di Trieste.
Gorizia: tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.
Venezia: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
Padova: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
Verona: tribunali di Verona, Vicenza.
TABELLA B
Ruolo organico della carriera
direttiva degli assistenti sociali personale dirigente
Qualifica dirigente superiore livello di funzioni d funzione ispettore generale
per i servizi sociali o consigliere ministeriale aggiunto posti in funzione 6
Qualifica primo dirigente livello di funzioni e funzione direttore di centro di
servizio sociale o di ufficio di servizio sociale per minorenni di particolare
importanza o vice consigliere ministeriale aggiunto posti in funzione 12
Totale posti in funzione 18
Personale direttivo
Qualifica direttore aggiunto di centro di servizio sociale o direttore di
ufficio di servizio sociale per minorenni parametro 530 anni di permanenza nella
classe di stipendio - dotazione organica 18
Parametro 487 anni di permanenza nella classe di stipendio 7 dotazione organica
18
Parametro 455 anni di permanenza nella classe di stipendio 5 dotazione organica
18
Parametro 426 anni di permanenza nella classe di stipendio 5 dotazione organica
18
Parametro 387 anni di permanenza nella classe di stipendio 2 dotazione organica
18
Qualifica direttore di sezione parametro 307 anni di permanenza nella classe di
stipendio - dotazione organica 52
Parametro 257 anni di permanenza nella classe di stipendio 4 dotazione organica
52
Parametro 190 anni di permanenza nella classe di stipendio 6 mesi dotazione
organica 52
Totale dotazione organica 70
TABELLA C
Ruolo organico degli educatori
per adulti della carriera di concetto
Parametro 370 qualifica educatore capo organico 41
Parametri 297 255 qualifica educatore principale organico 185
Parametri 218,178, 160 qualifica educatore organico 184
Totale organico 410
TABELLA D
Ruolo organico degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto
Parametro 370 qualifica assistente sociale capo organico 37
Parametri 297 255 qualifica assistente sociale principale organico 167
Parametri 218,178,160 qualifica assistente sociale organico 166
Totale organico 370
Art. 656 Codice di Procedura Penale (Esecuzione delle pene detentive).
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine Ë notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente Ë considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza .
Art. 656 Codice di Procedura Penale (Esecuzione delle pene detentive).
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine Ë notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente Ë considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza .
Legge Simeone - Saraceni (165/98)
Art. 1
Esecuzione delle pene detentive
1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificare l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.
5. Se. la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto. previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono e consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio, 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora L'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
Art. 2
Affidamento in prova al servizio sociale
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".
2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione dei condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l’istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".
Art. 3
Affidamento in prova in casi particolari
1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4
Detenzione domiciliare
1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi dì
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
"1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4;
b) il comma 3 è abrogato;
c. al comma 4, le parole: "dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma dei medesimo articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 284 del codice di procedura penale";
d) al comma 7, le parole: "nel commi 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis>;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura".
Art. 5
Ammissione alla semilibertà
1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso
articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 dei presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47,comma 4, in quanto compatibile".
Art. 6
Assistenti sociali
1. La dotazione organica dei personale dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 – assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.
Art. 7. - Operatori amministrativi
1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Articolo 94
DPR 309/90
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4 ter del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre
1986, n. 663)
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinchè il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
6. bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.
Legge Simeone - Saraceni (165/98)
Art. 1
Esecuzione delle pene detentive
1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificare l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.
5. Se. la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto. previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono e consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio, 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora L'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
Art. 2
Affidamento in prova al servizio sociale
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".
2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione dei condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l’istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".
Art. 3
Affidamento in prova in casi particolari
2. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4
Detenzione domiciliare
2. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi dì
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
"1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4;
b) il comma 3 è abrogato;
c. al comma 4, le parole: "dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma dei medesimo articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 284 del codice di procedura penale";
d) al comma 7, le parole: "nel commi 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis>;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura".
Art. 5
Ammissione alla semilibertà
2. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso
articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 dei presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47,comma 4, in quanto compatibile".
Art. 6
Assistenti sociali
4. La dotazione organica dei personale dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 – assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.
5. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.
Art. 7. - Operatori amministrativi
3. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.
4. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.
Art. 8
Copertura finanziaria
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Art. 99 codice penale - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".
Art. 99 codice penale - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".
Art. 146 - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
[1] L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. .
[2] Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
Art. 147 - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
[1] L'esecuzione di una pena può essere differita [c.p.p. 684]:
1) se è presentata domanda di grazia [174; c.p.p. 681], e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente (146);
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
[2] Nel caso indicato al numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
[3] Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
[4] Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Art. 656 Codice di Procedura Penale (Esecuzione delle pene detentive).
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine Ë notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente Ë considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza .
Legge Simeone - Saraceni (165/98)
Art. 1
Esecuzione delle pene detentive
1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificare l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.
5. Se. la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto. previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono e consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio, 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora L'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
Art. 2
Affidamento in prova al servizio sociale
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".
2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione dei condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l’istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".
Art. 3
Affidamento in prova in casi particolari
3. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4
Detenzione domiciliare
3. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi dì
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
"1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4;
b) il comma 3 è abrogato;
c. al comma 4, le parole: "dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma dei medesimo articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 284 del codice di procedura penale";
d) al comma 7, le parole: "nel commi 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis>;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura".
Art. 5
Ammissione alla semilibertà
3. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso
articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 dei presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47,comma 4, in quanto compatibile".
Art. 6
Assistenti sociali
7. La dotazione organica dei personale dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 – assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.
8. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.
Art. 7. - Operatori amministrativi
5. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.
6. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.
Art. 8
Copertura finanziaria
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
[2] La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi [585] o da più persone riunite [112].
[3] Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento [c.p.p. 284] se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale .
[4] Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna [c.p.p. 442, 533, 605], la pena è diminuita [65].
Art. 99 codice penale - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".
Art. 176 - Liberazione condizionale
[1] Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni .
[2] Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
[3] Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena .
[4] La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle [230; c.p.p. 682].
Art. 99 codice penale - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".
Art. 101 - Reati della stessa indole
[1] Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni [102, 104, 167, 172, 177].
Art. 230 - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
[1] La libertà vigilata è sempre ordinata:
1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale [176, 177];
3) se il contravventore abituale [104] o professionale [105], non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
4) negli altri casi determinati dalla legge [210, 212, 223, 225, 238, 417].
[2] Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216], il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta [237] .
[1] La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata [c.p.p. 658, 659, 678, 679; disp. att. c.p.p. 189, 190] è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.
[2] Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati [231].
[3] Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate [c.p.p. 680].
[4] La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
[5] La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
[6] Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali [232].
Art. 230 - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
[1] La libertà vigilata è sempre ordinata:
1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale [176, 177];
3) se il contravventore abituale [104] o professionale [105], non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
4) negli altri casi determinati dalla legge [210, 212, 223, 225, 238, 417].
[2] Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216], il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta [237] .
Art. 176 - Liberazione condizionale
[1] Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni .
[2] Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
[3] Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena .
[4] La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle [230; c.p.p. 682].
Art. 104 - Abitualità nelle contravvenzioni
[1] Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole [101], è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato [106, 107, 109, 162bis; disp. att. 32; c.p.p. 533].
Art. 105 - Professionalità nel reato
[1] Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [102-104], riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [12, 106, 107, 109, 162bis; disp. att. 32; c.p.p. 533].
Art. 229 - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
[1] Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge [212,215, 219, 221, 223, 224, 225, 230, 233, 234, 692, 701, 713, 718], la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato [49, 115].
Art. 230 - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
[1] La libertà vigilata è sempre ordinata:
1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale [176, 177];
3) se il contravventore abituale [104] o professionale [105], non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
4) negli altri casi determinati dalla legge [210, 212, 223, 225, 238, 417].
[2] Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216], il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta [237] .