
Immigrazione: misure alternative anche per immigrati irregolari
Altalex, 29 marzo 2006
Per le Sezioni unite potranno essere affidati in prova ai servizi sociali i detenuti extracomunitari irregolari. Esaminate anche le questioni del decreto del Gip sulla prosecuzione delle indagini e delle riprese visive nel "domicilio". Via libera della Cassazione alla concessione dei benefici alternativi al carcere per i clandestini condannati definitivamente nel nostro Paese ad una pena detentiva. In pratica d’ora in poi, al detenuto extracomunitario irregolare - cioè privo di permesso di soggiorno - potranno essere applicate misure alternative alla galera, come l’affidamento in prova ai servizio sociali.
È quanto emerge dall’informativa provvisoria n. 8 diffusa ieri dalla Sezioni unite penali della Suprema corte al termine della camera di consiglio con la quale il massimo Consesso ha dato soluzione "affermativa" al seguente quesito: "Se, in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie: affidamento in prova al servizio sociale) possano essere applicate allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia e sia privo di permesso di soggiorno". Soltanto con il deposito delle motivazioni, però, sarà chiaro il percorso argomentativo che ha portato le Sezioni unite a ritenere compatibile lo status del detenuto clandestino con l’applicazione dei benefici alternativi.
La tesi permissiva è stata, infatti, sostenuta dalla prima sezione penale nell’ordinanza 44368/05 (depositata il 5 dicembre 2005 e qui leggibile tra gli allegati) con la quale ha rimesso la questione di diritto al massimo Consesso di piazza Cavour. Il caso per il quale è stato chiesto l’intervento delle Sezioni unite è nato dal ricorso della Pg presso la Corte d’appello di Cagliari contro l’affidamento in prova concesso a un carcerato magrebino in espiazione di pena. Ad avviso della pubblica accusa ricorrente tali misure non sono applicabili per i clandestini data la "incompatibilità delle modalità esecutive di dette misure con le norme che regolano l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato delle persone appartenenti a paesi estranei all’Unione Europea". Linea condivisa anche dalla Procura del "Palazzaccio" secondo cui esiste una "ontologica incompatibilità tra lo status di straniero non regolarmente soggiornante nel nostro Stato e l’applicazione del beneficio alternativo".
Ad essere contro corrente, rispetto alla tesi dei pubblici ministeri, è stata la stessa sezione rimettete che ha dato atto dell’esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un orientamento secondo il quale da un excursus delle norme sull’immigrazione emergerebbe che esse non contengono divieti di applicare le misure alternative ai clandestini, che - anzi - un simile differenziato trattamento contrasterebbe con la funzione rieducativa della pena. Pensiero, stando all’informativa n.8, condiviso ieri dalla Sezioni unite.