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Paolo Persichetti: La giudiziarizzazione della eccezione

  Da: Carmilla on line ®

                         
                          La giudiziarizzazione
                          della eccezione (1)


     
      di Paolo Persichetti
     

      Un dilemma ossessiona il pensiero giuridico ogni qualvolta il potere
      costituente assume la forma di un potere costituito: quale posto
      attribuire allo stato di eccezione? Iscriverlo all’interno di uno statuto
      giuridico, anche se singolare, come ha proposto Carl Schmitt? Oppure
      rifiutarne ogni collocazione, come suggerisce la tradizione del formalismo
      kelseniano, relegandolo ad una manifestazione pregiuridica propria dello
      stato di natura, ad una regressione antigiuridica che riafferma, sotto le
      spoglie di un decisionismo politico rivestito di diritto, il potere nella
      sua forma più brutale e pura?
      All’incertezza giuridica si aggiunge anche la confusione terminologica:
      mentre la dottrina tedesca non esita a impiegare espressioni quali «stato
      di eccezione» e «stato di necessità», l’italiana e la francese
      preferiscono ricorrere a «decreti d’urgenza» e «stato di assedio»
      (politico o fittizio), allorché nella tradizione anglosassone prevalgono
      termini come «legge marziale» o «poteri d’emergenza». Lo stesso diritto
      canonico fornisce la formula «pieni poteri».[1]
      Un fatto è certo: la presenza della eccezione è una condizione che investe
      la vita degli ordinamenti statuali fin dalle loro origini. Ma come si
      concilia e si manifesta questo singolare paradosso, questa forma di
      autonegazione che vede emergere situazioni di rottura e sospensione della
      norma dall’interno dell’ordinamento stesso?
      Nell’accezione classica lo stato di eccezione designa «l’insieme dei mezzi
      previsti per fare fronte ad una situazione d’estremo pericolo. Questi
      mezzi tesi a favorire il rafforzamento del potere e la concentrazione del
      suo esercizio sono di due tipi: restrizione o sospensione delle libertà
      pubbliche e di alcune garanzie costituzionali; oppure violazione più o
      meno estesa del principio di separazione dei poteri a vantaggio
      dell’esecutivo, fino alla possibilità di trasferire i poteri ordinari di
      polizia e alcune competenze giurisdizionali all’autorità militare».[2] Per
      pericolo estremo in generale viene intesa una situazione in cui lo Stato
      subisce gravi disordini o minacce tali che l’ordine interno è messo
      gravemente a rischio da uno o più fattori la cui eliminazione richiede il
      ricorso a mezzi straordinari o d’emergenza: invasione del territorio
      nazionale da parte di Paesi terzi, moti sovversivi o insurrezioni, oppure
      calamità naturali.
      In queste situazioni, dove vi è in genere esautorazione o
      ridimensionamento del potere legislativo – osserva Giorgio Agamben,
      riprendendo una tesi di Derrida[3] – vengono ad assumere valenza specifica
      una serie di atti e decisioni emanati da chi gestisce l’esecutivo.
      Provvedimenti che pur non avendo efficacia di legge, ne conservano la
      stessa forza applicativa. L’apertura di questo spazio, la divaricazione
      sempre più estesa che viene a crearsi tra la norma che vige, ma non si
      applica, non avendo più «forza», e gli atti che non hanno valore di legge
      ma ne acquistano la «forza», è la caratteristica tipica di quel vuoto
      giuridico pieno di forza in cui agisce lo stato di eccezione classico.
      Come comprendere un tale elemento mistico – si domanda sempre Agamben –
      che consente alla legge di sopravvivere alla sua cancellazione agendo come
      forza pura nello stato di eccezione?
     
      L’eccezione: una forma della sovranità costituente?
     
      Per Emmanuel-Joseph Sieyès, teorico della sovranità costituente nella sua
      forma insorgente, è chiaro che la Nazione, fonte della sovranità, e per
      questo detentrice del potere costituente, «rimane sempre allo stato di
      natura» e non può essere imbrigliata poiché la sovranità non può avere un
      quadro fisso e soprattutto risiede all’esterno del sistema. Antesignano
      della rivoluzione permanente, egli ritiene che la sovranità quando si
      esprime vada oltre ogni barriera e assetto legale costituito poiché
      detiene la legittimità originaria e assoluta da cui trae fondamento
      successivo la legalità. In questo senso la rottura della tradizione, cioè
      della norma precedente, assume la veste di una situazione eccezionale che
      si propone come momento costituente di un nuovo ordine. Successivamente
      però s’impone la necessità di legalizzare l’eccezione, ristabilendo il
      quadro di una ritrovata, se pur diversa, normalità.
      Non a caso la definizione giuridica della eccezione moderna è stata
      elaborata dalla tradizione giacobino­-democratica e messa in forma
      contemporaneamente alla costruzione dello Stato costituzionale liberale,
      nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848. Abbozzata nella
      Costituzione dell’anno ottavo (art. 92: «La legge può sospendere
      l’autorità della Costituzione nel luogo e nel tempo che essa decide di
      determinare»); presente in un decreto di Napoleone del 24 dicembre 1811,
      nel quale si introduce lo stato di assedio «fittizio o politico» opposto
      al tradizionale stato di assedio militare, «essa trova la sua formulazione
      classica nelle leggi sullo stato d’assedio promulgate in Francia (nel
      1849) e in Prussia (nel 1851)».[4]
      Una volta applicata alle situazioni di disordine interno, l’eccezione
      viene finalmente recuperata e monopolizzata dall’ordine politico
      costituito e diventa un passaggio cruciale, un punto limite e un momento
      rivelatore. Dichiarata per affrontare situazioni estreme, essa rivela il
      suo significato ontologico, portando alla luce il luogo «dove si situa il
      centro dello Stato», obbligando a definire e nominare il soggetto della
      sovranità.
      Anche la dittatura del proletariato ha rappresentato una figura dello
      stato di eccezione costituente, che dalla originaria matrice
      giacobino-liberale è transitata nella tradizione socialista. Elaborata in
      origine come una fase provvisoria, necessaria alla conquista ed al
      controllo totale della macchina statale, momento ritenuto determinante per
      il successo e la difesa della rivoluzione proletaria, essa sarebbe stata
      successivamente sostituita dalla formazione del nuovo Stato socialista, in
      vista di quel superamento (estinzione) dell’orizzonte statuale
      rappresentato dalla società comunista. Ma alla prova dell’esperienza
      storica, la trappola dell’eccezione si è dimostrata ancora più insidiosa
      dei limiti politici imputati alla sua assenza durante la Comune di Parigi,
      condizionando il progetto comunista ad una tecnica di presa del potere.
      Questo processo ha condotto il movimento operaio all’abbraccio dello Stato
      e all’ingessamento organizzativo nella forma del partito weberiano,
      partito dei professionisti della politica, o, nel caso della variante
      antigradualista dei bolscevichi, dei professionisti della rivoluzione.
      All’autoemancipazione, all’autorganizzazione, fondata su una visione
      sociocentrica dello sviluppo storico e del superamento del capitalismo, è
      subentrato il modello statocentrico e la funzione guida di un apparato
      unico, nel quale non era tanto il partito a farsi Stato, ma lo Stato che
      si faceva partito. L’annoso contrasto creatosi tra riforme e rivoluzione
      verteva sui tempi e i modi del mutamento: per un verso l’accumulo di
      forza, la progressione lenta e graduale, l’anticipazione di elementi della
      società futura, la conquista dall’interno della fortezza nemica; per
      l’altro la necessità di una prodigiosa accelerazione, il bisogno
      ineluttabile di una fase d’eccezione indispensabile per sbaragliare la
      resistenza dell’avversario. Da una parte, l’illusione di utilizzare la
      macchina statale per cambiare le cose, correggere le storture e gli
      eccessi del capitalismo, senza pensare di finire a propria volta cambiati
      e metabolizzati; dall’altra, la costruzione speculare di un apparato che
      agisce come uno Stato in potenza, uno Stato clonato che si sostituisce
      all’altro dopo la presa del potere.
      Il dilemma – ricorda Agamben – era stato affrontato anche da Walter
      Benjamin, il quale si era interrogato sulla maniera di spezzare la
      dialettica tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva (ma
      il termine Gewalt, impiegato dal filosofo tedesco, precisa sempre Agamben,
      può indicare sia la violenza sia un potere assolutamente al di fuori e al
      di là del diritto), per arrivare ad una terza ipotesi che lo depone.
     
      L’eccezione: un potere della sovranità costituita?
     
      È questo il parere di Carl Schmitt, che vede nella eccezione il fulcro di
      una sorta di teoria della sovranità. Per il giurista del Terzo Reich, lo
      stato di eccezione non è assimilabile allo stato di natura hobbesiano.
      Esso non esprime quella situazione di caos che precede la costituzione
      dell’ordine giuridico, tantomeno raffigura condizioni che oltrepassano
      semplicemente lo stato di normalità. Ciò spiega anche perché altre
      situazioni che eccedono la norma, come le guerre civili, le insurrezioni,
      il diritto di resistenza, non possono essere accomunate allo stato di
      eccezione. La similitudine è solo apparente – spiega Agamben – poiché
      storicamente l’eccezione appare come una risposta del potere statuale ai
      conflitti interni più estremi.
      L’eccezione schmittiana è per cosi dire la normalità costituita che si
      difende, distinguendosi profondamente dalla teoria del potere costituente
      proposta da Sieyès, che invece mira a sovvertire il vecchio ordinamento
      non più legittimo ed istituirne uno nuovo. Ma che le cose siano ancora più
      complicate lo dimostra la paradossale situazione intercorsa nel XX secolo,
      quando fu lo stesso Stato nazista a dichiarare una guerra civile condotta
      dall’alto verso il basso, situazione riassunta da René Schnur nella
      formula «guerra civile legale».
      Anche il tentativo di spiegare l’eccezione attraverso l’attribuzione di
      una capacità creatrice allo stato di necessità, come ha sostenuto il
      giurista Santi Romano di fronte al terremoto di Messina del 1908 («la
      necessità crea la legittimità»), non risolve il dilemma. Se la necessità è
      fonte del diritto, sia nella versione del diritto di resistenza, del
      diritto naturale favorevole all’individuo, oppure soggettivo dello Stato,
      cioè unicamente rivolto alla propria autoconservazione, perché quella che
      di per sé dovrebbe essere già una norma giuridica, e non un semplice
      fatto, ha comunque bisogno di una ratifica della legge positiva?
      L’eccezione è dunque altra cosa da una semplice spugna che consente
      all’ordinamento di assorbire eventi nuovi, situazioni impreviste, oppure
      colmare lacune. Secondo Schmitt, essa vive in stretta e paradossale
      relazione con la ricerca di un ordine, anche se non si tratta di un ordine
      giuridico, che al contrario ha l’ambizione di sospendere. Non è quindi il
      precipizio verso l’anarchia pregiuridica, ma ciò che si erge a fondamento
      dell’ordine giuridico stesso e lo preserva. Per funzionare, l’architettura
      giuridica ha bisogno di una situazione di normalità che soltanto
      l’intervento della eccezione può creare, mettendo fine al caos. Per questo
      l’ordine giuridico può sussistere solo in quanto mantiene una relazione
      costante con l’eccezione. Senza di essa, la norma non avrebbe potuto e
      nemmeno continuato ad esistere. La sua essenza si raccoglie, dunque, nella
      capacità di autosospensione e di ripristino dell’ordinamento vigente.
      L’esserne fuori e tuttavia appartenervi, che consente alla norma di
      «essere sospesa, senza cessare con ciò di rimanere in vigore». Non lo
      Stato di diritto, ma la decisione sulla sua sospensione, cioè sulla
      proclamazione dello stato di eccezione, rivela – secondo Schmitt – il vero
      arcano della sovranità.
      Tesi assolutamente non gradita ai teorici dello Stato di diritto, i quali
      al contrario vedono nell’affermazione di un regime fondato sul rule of law
      l’emancipazione dallo stato di eccezione, la sua esatta negazione.
      Obiezione che però non smentisce la presenza della figura giuridica dello
      stato di eccezione in numerosi ordinamenti costituzionali liberali: la
      Costituzione americana, infatti, conferisce al presidente un ampio potere
      nella proclamazione e nell’esercizio dello stato di eccezione (il patriot
      act ne è solo l’esempio più recente). D’altronde nel 1948 uno studioso
      statunitense, Clinton Lawrence Rossiter, aveva individuato l’esistenza di
      una «dittatura costituzionale» attivabile in condizioni di emergenza.[5]
      Anche la Costituzione francese della Quinta Repubblica, all’articolo 16
      prevede l’attribuzione di poteri speciali al capo dello Stato in caso di
      circostanze eccezionali. Nel corso della rivolta delle banlieues del
      novembre 2005, il governo di Parigi ha potuto avvalersi anche di una
      vecchia legge del 1955, varata ai tempi della guerra d’Algeria, per
      proclamare uno stato di eccezione attenuato nelle periferie urbane.[6] Le
      consuetudini giuridiche in vigore nella Gran Bretagna consentono
      all’esecutivo di esercitare poteri d’emergenza: opportunità ampiamente
      sfruttata nel corso della guerra nell’Irlanda del Nord.
      Proclamato nel corso dei due conflitti mondiali da tutti i paesi
      belligeranti, e non solo, dal secondo dopoguerra in poi il ricorso allo
      stato di emergenza si è esteso sempre più, fino a divenire un paradigma di
      governo degli attuali regimi democratico-costituzionali. Non è quindi
      affatto dimostrata l’incompatibilità teorica e normativa tra Stato di
      diritto e stato di eccezione, anzi molti sostenitori attuali dei regimi
      democratico-liberali appoggiano con sempre maggiore vigore la necessità di
      un impiego su larga scala dello stato di eccezione per fare fronte alla
      nuova forma di guerra asimmetrica, inaugurata dagli attentati dell’11
      settembre 2001.[7]
     
      Dittatura e stato di eccezione
     
      Agamben conduce un’incursione nel diritto romano che consente di
      comprendere la vera essenza concettuale dello stato di eccezione. Nella
      Costituzione romana erano presenti due istituti giuridici speciali: la
      dittatura e lo iustitium. La prima era una magistratura specifica che
      assumeva i pieni poteri per un tempo determinato non superiore a sei mesi,
      grazie ad una legge votata dal popolo. Lo iustitium, al contrario, al pari
      della eccezione moderna, non implicava l’elezione o l’introduzione di una
      nuova magistratura dai poteri speciali, ma una sorta di deposizione
      dell’intero ordinamento giuridico, una disattivazione di tutte le istanze
      normative, una sospensione dell’ordine giuridico in quanto tale. Il senato
      romano, prendendo atto della presenza di un tumultus, poteva proclamarlo,
      chiedendo ai consoli di prendere tutte le misure necessarie per garantire
      la sicurezza dello Stato: «Il magistrato che agisce durante lo iustitium,
      al pari dell’ufficiale nello stato di eccezione, non applica la legge, non
      la trasgredisce e tantomeno ne crea una nuova. Si potrebbe dire,
      ricorrendo ad una espressione paradossale, ch’egli non la esegue».[8]
      Sono raffigurate qui le due concezioni, contradditorie tra loro, con le
      quali si è tentato di rappresentare nel pensiero giuridico lo stato di
      eccezione: per un verso, la pienezza stessa del diritto che viene a
      coincidere con la totalità del reale, sorta di summum jus che – come già
      recitava l’antica massima latina – viene a corrispondere alla summa
      injuria; nell’altro, la vacanza giuridica, la situazione di completa
      anomia nella quale ogni potere e struttura giuridica vengono aboliti.
      Una singolare dualità che porta Agamben a criticare l’errore di chiamare
      dittature, anziché stato di eccezione, alcuni regimi totalitari. La
      distinzione appare impercettibile eppure il ricorso all’eccezione non è il
      ripristino di un potere assoluto che stravolge la dottrina della
      separazione dei poteri. Fascismo e nazismo vi giunsero legalmente senza
      ricorrere a rotture costituzionali, esercitando invece quel potere di
      sospensione, proprio dell’eccezione, che consentì loro di mantenere
      formalmente in vigore i precedenti ordinamenti. Né lo Statuto albertino,
      né la Costituzione di Weimar vennero mai aboliti, furono affiancati invece
      da una seconda struttura che nel caso dell’esperienza nazista lo storico
      Ernst Fraenkel definì, in un suo libro del 1942, «Stato duale».[9] Formula
      che ha conosciuto in Italia, nel corso degli anni Ottanta, un successo
      molto particolare, dovuto al suo impiego del tutto improprio da parte
      dello storico Franco De Felice. Stravolgendone il significato originario,
      in un saggio intitolato Doppia lealtà e doppio Stato,[10] questi ne aveva
      fatto un confuso quanto fragile paradigma a sostegno delle teorie del
      complotto, impiegate all’epoca per spiegare l’azione armata dei gruppi
      della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta.
      La confusione di prospettiva tra dittatura e stato di eccezione è la
      ragione che più d’ogni altra ha impedito di interrogarsi sul fatto che
      l’eccezione non è solo prerogativa degli Stati totalitari, ma è una figura
      propria della tradizione democratica moderna.
      Benjamin e lo stato di eccezione permanente
      Nella teoria di Schmitt, lo stato di eccezione ha per funzione di
      sospendere temporaneamente l’esercizio della norma al fine di proteggerne
      l’esistenza e consentirne il successivo ripristino. Questo dispositivo,
      però, viene meno nel momento in cui l’eccezione divenendo permanente si
      trasforma essa stessa in regola. Si tratta della constatazione contenuta
      nella ottava tesi sul concetto di storia redatta da Walter Benjamin. Il
      filosofo tedesco assisteva alla drammatica realtà che stava travolgendo la
      repubblica di Weimar: il regime nazista, applicando l’art. 48 della
      Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, aveva potuto dispiegarsi
      legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente.
      Benjamin osservava l’avvenuto passaggio dallo stato di eccezione fittizio
      (che Schmitt identificava nell’esempio fornito dalla dottrina giuridica
      francese dello stato di assedio regolato per legge, proprio della
      tradizione liberale dello Stato di diritto) allo stato di eccezione
      effettivo. Una distinzione raramente percepita ma essenziale, sottolinea
      Agamben, poiché permette di cogliere il momento in cui l’eccezione non si
      distingue più dalla regola, al punto che «ogni finzione sul legame tra
      violenza e diritto scompare e resta soltanto una zona d’anomia nella quale
      prevale la violenza pura priva di qualsiasi copertura giuridica».[11]
      Il carattere permanente sarebbe dunque la peculiarità dello stato di
      eccezione contemporaneo, sia perché ad esso sembrano rifarsi sempre più
      alcune modalità di governo, sia per la novità introdotta dalla
      globalizzazione, ovvero quella tendenza che vede dispiegarsi uno stato di
      eccezione non più localizzato e stabile nei confini prefissati di un
      territorio nazionale, ma ormai esteso e mobile in vaste aree del pianeta
      secondo le necessità della congiuntura.
      Non a caso, conclude Agamben, dopo la seconda guerra mondiale nessun nuovo
      conflitto armato viene più dichiarato, non c’è più uno stato di guerra
      proclamato secondo i canoni del diritto internazionale, che consente di
      stabilire il momento in cui una guerra comincia e finisce. Ormai è sempre
      meno possibile distinguere militari e civili. Siamo in una guerra civile
      globale non solo perché delle entità non statali attaccano degli Stati, ma
      anche perché tra Stati e Stati e popolazioni belligeranti si agisce in
      questo modo:[12] «Il fatto più enigmatico è che il terrore possa
      coniugarsi con la forma vuota della regola, che nel nome della sicurezza
      si possa ricostituire l´insicurezza e nel nome della regola l´arbitrario.
      Questa forma vuota della regola, che copre di nuovo il dispotismo, è
      quella stessa che si ripete instancabilmente nel vuoto tautologico di
      slogan e parole d´ordine del tipo: bisogna mantenere l´ordine, difendere
      la civiltà, preservare i valori; perché l´ordine è l´ordine, la civiltà è
      la civiltà, i valori sono i valori».[13] [continua]


      [1] Cfr. Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino
      2003. Ma anche Id., L’état d’exception, in Le Monde, 12 dicembre 2002.
      [2] Jean-François Kervégan, «État d’exception», in Dictionnaire de
      philosophie politique, a cura di Philippe Reyanoud e Stéphan Rials, PUF,
      Paris 1996, pp. 231-234.
      [3] Cfr. Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris 1994 (tr. it. Forza
      di legge, Bollati Boringhieri, Torino 2003).
      [4] Kervégan, op. cit., p. 231.
      [5] Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis
      Governement in the Modern Democracies, Harcourt Brace, New York 1948.
      [6] «La loi permet “d’interdire la circulation des personnes ou des
      véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté”», in Le Monde.fr,
      8 novembre 2005.
      [7] Si veda in proposito l’articolo di Angelo Panebianco, La nuova guerra
      (negata), in Corriere della Sera, 3 settembre 2006.
      [8] Agamben, L’état d’exception, cit.
      [9] Ernst Fraenkel, Il doppio Stato. Contributi alla teoria della
      dittatura, Einaudi, Torino 1983.
      [10] Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in Studi storici, 3,
      1989, pp. 493-563.
      [11] Agamben, L’état d’exception, cit.
      [12] Id., in Conversazione con Giorgio Agamben, in Alias, supplemento a il
      manifesto, 35, 9 settembre 2006. In effetti viene qui ricalcata l’analisi
      che Carl Schmitt aveva già proposto in Teoria del partigiano (Berlino 1963
      1975), il Saggiatore, Milano 1981.
      [13] Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, Paris 1978, p. 172.
      Pubblicato Dicembre 21, 2006 06:15 PM


                          La giudiziarizzazione
                          della eccezione (2)


     
      Lo stato di eccezione postfordista
      
      La «guerra asimmetrica», nuova categoria utilizzata in campo geopolitico
      per interpretare i conflitti dopo gli attentati dell´11 settembre 2001, ha
      spinto l´amministrazione Bush a varare nuove modalità di applicazione
      dello stato di eccezione caratterizzate da misure stabili e permanenti,
      che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi
      neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta
      incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo Stato di diritto arretra».
      Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una
      parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante.[14]
      In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della
      legge. Un artificio che ha consentito di esportare lo stato di eccezione
      al di fuori dei sistemi politici territoriali e conservare all´interno
      delle frontiere nazionali soltanto la direzione strategica delle
      operazioni, disponendo una sorta di stato di eccezione extraterritoriale
      (in modo da poter sfuggire ai limiti eventualmente posti dalla sovranità
      della legge nazionale), secondo forme tipicamente postfordiste di
      organizzazione e divisione del lavoro repressivo: flessibile, modulabile,
      a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare
      le incombenze più triviali e compromettenti. Grandi agenzie private di
      sicurezza hanno ricevuto in appalto per i loro contractors la gestione o
      lo svolgimento di compiti che un tempo appartenevano alle tradizionali
      prerogative regie dello Stato, come la gestione di carceri, campi di
      prigionia, o le attività ‘non ortodosse’ di raccolta delle informazioni. È
      questo il caso dei campi di concentramento di Guantanamo e Diego-Garcia,
      della prigione irakena di Abu Ghraib o del «sistema di detenzione
      globale», la rete di prigioni segrete della CIA, sparse in Paesi
      compiacenti legati da accordi segreti con gli USA,[15] nei quali risulta
      più agevole praticare torture e forme di imprigionamento e violazione dei
      diritti e delle garanzie della persona, dando vita in questo modo ad un
      vero e proprio mercato globale della sicurezza e ad una privatizzazione
      selvaggia dell´uso legittimo della forza e della guerra.[16] Non sono
      mancate le operazioni speciali sotto copertura, tra queste i rapimenti
      (extraordinary rendition) in paesi terzi di persone considerate sospette
      (come nel caso dell´imam della moschea di via Quaranta a Milano, Abu Omar,
      sequestrato il 7 febbraio 2003 con la collaborazione di agenti del
      Sismi).[17]
     
      Lo stato di eccezione di diritto: un’aporia

     
      Alcune tradizioni ispirate ai principi del costituzionalismo democratico
      hanno provato a venir fuori da questo paradigma, tentando di dimostrare
      che non vi è affatto un legame di necessità tra la norma e la possibilità
      di una sua sospensione, riaffermando al contrario il principio della
      indivisibilità dello Stato di diritto.
      Questa filosofia alternativa allo stato di eccezione si ritrova – spiega
      Antoine Garapon – nelle opinioni dissidenti dei giudici inglesi, americani
      o israeliani che hanno contestato la massima ciceroniana Inter arma silent
      leges («quando le armi parlano la legge tace»).[18] Anche questi
      oppositori al regime di eccezione ritengono i momenti di crisi un
      rivelatore, la circostanza in cui si manifesta il sovrano reale. Ma in
      netto contrasto con la tesi di Schmitt, reputano fondamentale respingere
      ogni rottura dell’ordinamento giuridico, e questo perché la prova della
      validità delle democrazie e della loro sovranità risiederebbe proprio nel
      mantenimento della loro continuità giuridica.
      In verità, queste concezioni non escludono affatto – comunque non hanno la
      forza per farlo – il ricorso all’eccezione, ma ripropongono soltanto forme
      (attenuate) di stato di eccezione fittizio, cioè legalmente controllato e
      limitato nello spazio e nel tempo, come è il caso del presidente della
      Corte suprema dello Stato di Israele, Aharon Barak, che introduce una
      differenza tra «democrazia difensiva» e «democrazia incontrollata».
      Secondo questa concezione, ad assicurare che la separazione tra pace e
      guerra non diventi talmente radicale da consentire ad esercito e servizi
      segreti d’agire senza limiti dovrebbe essere la magistratura: «non per
      sostituirsi alle decisioni strategiche, ma per fornire loro la cauzione
      del diritto e garantire a tutti il rispetto dei diritti fondamentali».[19]
      Il giudice Sandra Day O’Connor, estensore della sentenza pronunciata dalla
      Corte suprema degli Stati Uniti il 28 giugno 2004 in merito ad un ricorso
      avanzato da un cittadino statunitense catturato in Afghanistan (Yasser
      Hamdi), ha scritto che «lo stato di guerra non è un assegno in bianco per
      il presidente quando si tratta dei diritti dei cittadini americani».
      Riconoscendo che la «legge patriottica» varata dal Congresso il 25 ottobre
      2001 concede al presidente poteri supplementari per perseguire e arrestare
      i terroristi, ma non quello di detenere indefinitamente e senza giudizio
      un cittadino americano, si dice certa che «non vi sia alcuna ragione per
      dubitare che i tribunali, di fronte a soggetti sensibili, accordino la
      necessaria attenzione alle questioni della sicurezza nazionale che possono
      esistere in alcuni casi individuali proteggendo le libertà essenziali che
      restano in vigore anche nei periodi di pericolo».
      Al riguardo Garapon ricorda un passaggio tuttora ritenuto un riferimento
      giurisprudenziale costante presso giurisdizioni di diverse parti del
      mondo, nel quale Lord Atkins affermava (1941): «nel bel mezzo del rumore
      delle armi, le leggi non restano silenziose. Esse possono cambiare ma
      continuano a parlare la stessa lingua in tempo di guerra come in tempo di
      pace. Che i giudici […] s’interpongano tra il soggetto e ogni tentativo di
      calpestare le sue libertà da parte del potere esecutivo, sempre pronto a
      ritenere che qualsiasi azione coercitiva è giustificata dal diritto, è
      stato sempre uno dei pilastri della libertà, uno dei principi della
      libertà».[20]
      Garapon propone ancora altri esempi, ma la sostanza non cambia. Il
      concetto espresso è sufficientemente chiaro: lo stato di eccezione offre
      soltanto una garanzia illusoria. Se fornisce l’impressione di combattere
      più efficacemente il «flagello terrorista», esso in realtà discredita lo
      Stato di diritto: «questo svuotamento del diritto è una minaccia per la
      democrazia, che in questo modo viene eviscerata fino a trasformare quel
      ruolo di protezione contro la violenza indiscriminata, che ha giustificato
      in origine la presenza dello Stato, nel più grande pericolo per la
      sicurezza personale».[21]
      Ma i meriti morali di questa cultura giuridica non solo si sono sempre
      scontrati con l’incapacità di sormontare le dinamiche storiche reali che
      hanno investito le democrazie costituzionali, le quali hanno ripetutamente
      dato spazio a momenti di eccezione, ma hanno introdotto, con la loro
      pretesa di ritenere la magistratura l’unico organo garante titolato alla
      verifica della necessità e dell’esercizio della emergenza, una variante
      concettuale dello stato di eccezione e una sua deriva concreta ancora più
      insidiose. Partendo da posizioni di contestazione della eccezione, queste
      concezioni formaliste non hanno svolto una vera azione di contrasto, ma
      sono diventate finalmente un altro luogo dove si è riversata quella
      eccezione che pretendevano respingere.
     
      L’emergenza italiana: uno stato di eccezione giudiziario

     
      «Per tradizione costituzionale – afferma Angelo Panebianco – non siamo in
      grado di fare i conti con uno “stato di guerra” che non abbia i caratteri
      della guerra convenzionale classica. Non abbiamo gli strumenti per far
      convivere, come questa guerra sui generis richiederebbe, lo Stato di
      diritto e il riconoscimento dello “stato di eccezione” connesso alla
      gravità della minaccia. A differenza di altre democrazie, abbiamo
      conservato, a favore dell’esecutivo, ben poco dell’antica “prerogativa
      regia” (i mezzi mediante i quali, anche in democrazia, si governa lo stato
      di eccezione)». A dire il vero, aggiunge il professore ed editorialista
      del Corriere della Sera, «non sono mancate nella storia repubblicana
      situazioni in cui una qualche forma di “stato di eccezione” sia stata
      dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali
      (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc). Ma il punto è che in
      Italia l’assenza di una prerogativa regia, dei poteri d’emergenza
      dell’esecutivo, fa sì che lo stato di eccezione possa essere riconosciuto
      solo se è la magistratura (non il governo e i suoi apparati) a gestirne
      forme e modalità. Ciò riflette lo stato dei rapporti di forza fra
      magistratura e classe politica».[22]
      Lamentando il fatto che in Italia lo stato di eccezione può essere
      riconosciuto solo se il suo controllo rimane nelle mani della
      magistratura, Panebianco tuttavia descrive l’aspetto specifico che esso ha
      assunto in questo paese a partire dalla fine degli anni Settanta. La sua
      particolarità risiede, infatti, nell’evoluzione della categoria della
      eccezione classica, che non si presenta più come una interruzione o una
      sospensione, totale o parziale, nel tempo e nello spazio, della legalità
      ordinaria a vantaggio di una legalità straordinaria, o con la creazione di
      spazi vuoti di diritto, come i campi d’internamento.
      All’epoca, l’impossibilità di governare normalmente spinse il ceto
      politico-istituzionale a delegare alcuni suoi poteri alla magistratura.
      Profittando dell’assenza di uno stato di eccezione apertamente dichiarato
      e formalizzato, questa funzione supplettiva assunse progressivamente una
      dimensione ipertrofica. In questo modo l’eccezione italiana si è rivelata
      un fenomeno ancora più subdolo e insidioso poiché in grado di legittimarsi
      con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare,
      e non più sospendere, il sistema giuridico-­costituzionale, trasformandosi
      a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso
      ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali.
      L’eccezione non si è posta più fuori dall’ordinamento, ma si è situata
      nell’ordinamento stesso, al punto che non è più possibile pensare di poter
      ripristinare la normalità giuridica poiché non vi è mai stata sospensione,
      ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi
      e procedurali, fino a determinare un groviglio inestricabile che non
      consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita. Un simulacro dello Stato
      di diritto ha preso forma a partire dalla sedimentazione successiva e
      stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza.
      Verso la metà degli anni Ottanta, un dibattito dai contenuti ambigui si è
      aperto sui modi per «uscire dall’emergenza». In realtà, questa breve fase
      di post-emergenza ha coinciso con la stabilizzazione delle politiche della
      eccezione: «una operazione attraverso la quale il diritto speciale
      politico, epurato dei suoi aspetti più contingenti, è stato inserito nel
      corpo delle leggi cosiddette ordinarie, ricevendo al tempo stesso una
      nuova legittimazione».[23] Questo ritorno ad una pretesa normalità ha
      permesso, in realtà, di preparare il terreno ad nuova moltiplicazione
      delle emergenze: antimafia, anticorruzione, antimmigrazione clandestina,
      L’azione politica si è’ tramutata in una rincorsa alla proliferazione
      delle emergenze che ha aperto la strada ad una nuova demagogia: il
      giustizialismo populista.
      Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le precedenti obiezioni legate
      alla natura extragiuridica dell’eccezione, poiché essa appartiene oramai
      interamente alle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale, grazie
      ad un singolare paradosso che fa del formalismo giuridico non più
      l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina dell’emergenza.
      L’introduzione di misure straordinarie e speciali a carattere permanente e
      atemporale, la cui giustificazione legale impone una messa in forma
      giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non
      potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre
      più ad assimilarla e costituzionalizzarla.
      Se nella eccezione classica si assisteva ad una rottura dell’equilibrio
      tradizionale della separazione dei poteri, col conseguente rafforzamento
      dell’esecutivo a discapito del legislativo e del giudiziario, l’eccezione
      avviata nell’Italia degli anni Settanta ha modificato questa morfologia
      tradizionale. La novità assoluta è venuta dal rafforzamento del
      giudiziario, depositario di un potere di delega che nel tempo si è
      trasformato in una supplenza politica completa. AI punto che sarebbe più
      giusto parlare di stato di eccezione giudiziario, non solo perché si è
      creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale
      convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il
      giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che
      decide.[24] Scriveva in proposito Charles-Louis de Secondat, barone di
      Montesquieu: «Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal
      potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo,
      il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario:
      infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere
      esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore».[25]
      L’eccezione inconfessabile
      La netta differenza che i costituenti vollero marcare con l’esperienza dei
      tribunali speciali del fascismo li portò ad escludere dalla carta
      costituzionale qualsiasi richiamo allo stato di eccezione. Il lodevole
      intento contenuto nella lettera della Costituzione era però minato alla
      radice dalla presenza di un codice penale mai riformato, nel quale
      sopravviveva un amplissimo arsenale penale speciale concepito per essere
      applicato proprio dalle giurisdizioni di eccezione del regime fascista.
      Insomma un dispositivo schizofrenico, una doppiezza costitutiva mai
      risolta, fu all’origine dello Stato repubblicano. Ciò ha favorito il
      proliferare nel tempo, soprattutto quando le circostanze storiche hanno
      posto la repubblica nata dalla Resistenza di fronte a fenomeni
      d’insorgenza politica e sociale di carattere rivoluzionario, il
      diffondersi di una ipocrisia emergenziale che, negando sul piano formale
      la possibilità che si potesse ricorrere a misure di stato di eccezione, di
      fatto sul piano sostanziale non solo faceva largo uso della legislazione
      speciale impiegata a suo tempo contro gli antifascisti, ma addirittura ne
      amplificava e inaspriva esponenzialmente la portata repressiva.
      La cultura del «compromesso storico» e il clima di «unità nazionale»,
      diffuso nella seconda metà degli anni Settanta, e il ruolo di supplenza
      affidato alla magistratura, hanno quindi impedito di riconoscere la
      presenza di un clima di guerra civile, e la politicità dei gruppi
      rivoluzionari che avevano agito sul terreno della violenza e delle armi.
      AI contrario, si è fatto in modo che la questione restasse confinata
      nell’ambito di una tipologia di diritto penale comune. Ma questo
      atteggiamento è stato poi ampiamente contraddetto sul piano pratico,
      Infatti, se si fosse trattato di semplice criminalità, infatti, lo Stato
      non avrebbe avuto bisogno di dispiegare una moltitudine di leggi speciali
      (traccia formale dell’instaurazione di pratiche d’eccezione), di ricorrere
      a dispositivi e trattamenti differenziali e premiali fuori norma,
      d’interpretare leggi ordinarie secondo un contesto speciale, tanto meno di
      applicare circostanze aggravanti o modifiche alla procedura, al codice
      penale e all’ordinamento penitenziario, integrando nuovi delitti o
      doppiando e triplicando la loro qualificazione oltre quelli già esistenti.
      L’applicazione della legge penale ordinaria sarebbe stata più che
      sufficiente, a maggior ragione poiché lo Stato aveva in mano uno
      strumento, quale era il capitolo sui delitti contro la personalità interna
      dello Stato, che il giurista del regime fascista Alfredo Rocco aveva
      lasciato in eredità alla Repubblica. Un arsenale giuridico che i ministri
      dell’Interno delle altre democrazie formali invidiavano all’Italia per le
      innumerevoli possibilità che esso offriva all’esercizio del potere
      repressivo. Per questo motivo si può ben dire che la madre di tutte le
      emergenze è nata sotto i tratti di un’eccezione mascherata. Non c’è mai
      stata rottura formale, ma un travestimento legale che ha permesso lo
      sviluppo senza precedenti di una guerra celata sotto le apparenze di una
      giustizia ordinaria. Così la politica penale e giudiziaria dell’emergenza
      si è costituita per estensioni successive, sovrapposizioni, slittamenti,
      aggiramenti, torsioni e violazioni della legge ordinaria. Il risultato è
      stato un modello d’ibridazione, di vasi comunicanti e d’osmosi,
      particolarmente devastante. Quando nel 1991, cessato l’allarme sociale
      antisovversione, l’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga,
      denunciando i danni che la generalizzazione delle pratiche di eccezione
      avevano prodotto sull’insieme del ordinamento giudiziario, propose una
      amnistia per ristabilire condizioni di normalità giuridica, nessuno più
      l’ascoltò. L’emergenza come forma di governo era diventata simile a quei
      parassiti che dopo essersi incistati nell’organismo ne prendono lentamente
      ed inesorabilmente possesso.
      La storia italiana ha assunto allora le sembianze di quel palazzo del re
      scosso dalla ribellione degli schiavi rinchiusi nelle segrete. Per
      soffocare la rivolta, i suoi consiglieri ebbero la brillante idea di
      avvelenare le condotte che distribuivano l’acqua nei sotterranei. Domata
      la ribellione e terminata l’euforia, si accorsero con orrore che l’acqua
      contaminata stava risalendo le altre canalizzazioni del palazzo. Arrivata
      alle cucine, poi nei locali dei domestici e della guardia, ormai aveva
      raggiunto i quartieri alti dei cortigiani e dei funzionari, e già scorreva
      dai rubinetti della stanza del sovrano, che assaporava in questo modo una
      illusoria vittoria dal gusto amaro. Il decennio Novanta ha avuto un sapore
      d’arsenico per le élites politiche ed economiche italiane.
      Questa giustizia speciale dissimulata in giustizia penale ordinaria che ha
      il suo dominus in una teoria della magistratura percepita come antidoto
      contro i pericoli che insidiano la democrazia, questa natura di eccezione
      inconfessabile, costituisce ancora oggi la specificità dagli effetti
      molteplici e durevoli dell’emergenza italiana. [Fine]
     
      [14] La Corte suprema degli Stati Uniti ha sancito con due sentenze del
      2004 e del 2006 sia che lo statuto di «combattenti nemici» e di
      «combattenti irregolari» non può essere sinonimo di non-diritto –
      stabilendo così l’illegittimità della detenzione infinita impiegata per
      realizzare interrogatori –, sia il diritto ad essere informati delle
      accuse, oltre alla possibilità per i detenuti statunitensi o stranieri
      rinchiusi a Guantanamo di potersi avvalere dei mezzi di ricorso previsti
      dalla giustizia civile americana. L’amministrazione Bush ha risposto con
      una legge che prevede l’instaurazione di corti militari speciali per
      condurre processi nei quali vengono mantenute nascoste le accuse a carico
      degli imputati, considerando legali anche quelle raccolte con «procedure
      alternative» (tortura).
      [15] Circa ottocento voli sospetti di Hercules utilizzati dalla CIA hanno
      sorvolato i cieli d’Europa, atterrando in basi americane situate in
      Inghilterra, Italia (Aviano), Germania, Polonia, Romania, Kosovo. Una
      piattaforma situata a Parigi per il coordinamento tra servizi americani e
      francesi, finalizzata alla realizzazione di queste azioni illegali, è
      trapelata sui media dalle autorità francesi.
      [16] Compagnie di global security come Halliburton, Blackwatter, Caci e
      Titan hanno beneficiato di importanti commesse del Pentagono per le loro
      attività in Afghanistan e in Irak. Nella prigione di Abu Ghraib gli
      interrogatori ‘non ortodossi’, che poi sono stati all’origine dello
      scandalo sulle sevizie e i maltrattamenti, venivano condotti da personale
      della Caci. Il ruolo della Titan e della Caci nelle attività di tortura è
      stato descritto in un rapporto redatto dal generale dell’esercito
      americano Antonio Taguba. Si veda a tale proposito
      l’inchiesta-documentario di Robert Greenwald, Iraq for sale, citato in
      Miriam Toma, «Iraq for sale», i profitti di una guerra privatizzata, in
      Liberazione, 15 settembre 2006.
      [17] Se i campi d’internamento extraterritoriali rappresentano la forma
      estrema tra le misure di eccezione introdotte, esse non mancano di
      estendersi anche ad una vasta panoplia di provvedimenti interni, come la
      riduzione delle garanzie giuridiche per i cittadini americani inquisiti e
      arrestati sul suolo statunitense, i poteri di indagine e di
      discrezionalità accresciuti a dismisura in favore dell’FBI e dei servizi
      di intelligence, la proliferazione di questi ultimi, insieme ad un vasto
      programma di intercettazioni telefoniche clandestine affidato alla NSA.
      [18] Antoine Garapon, Comment lutter démocratiquement contre le
      terrorism?, in Paul Ricœur, Cahiers de l’Herne (sous la direction de
      Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi), L’Herne, Paris 2004, pp.
      308-350.
      [19] Ivi, p. 343.
      [20] Ibid.
      [21] Ibid.
      [22] Panebianco, op. cit.
      [23] Amedeo Santosuosso - Floriana Colao, Politici e amnistia, Verona
      1986, p. 197.
      [24] «Ci scandalizza la posizione di chi sostiene che, siccome siamo in
      stato di guerra, per questioni di sicurezza si può spostare il confine
      dello Stato di diritto», ha affermato il pubblico ministero Armando
      Spataro, esponente di rilievo della magistratura emergenzialista, nel
      corso della requisitoria contro un gruppo di militanti jihadisti
      sottoposti a processo di fronte ad una corte di assise milanese nel
      settembre 2006. «Quando, il 17 febbraio 2003, venne rapito Abu Omar – ha
      proseguito il pubblico ministero – fu un atto ignobile. Senza quel
      sequestro, Abu Omar sarebbe in quest’aula e sarebbe giudicato con le leggi
      italiane». Come è noto, l’imam della moschea di via Quaranta venne
      letteralmente soffiato dalla CIA, con la complicità di funzionari del
      Sismi, alle indagini condotte dalla Digos per conto dello stesso Spataro.
      Questa circostanza getta una luce assai diversa sulle parole del capo del
      dipartimento antiterrorismo della procura di Milano, ben noto per gli usi
      e gli abusi dell’emergenza che fece sul finire degli anni Settanta e lungo
      gli anni Ottanta. Esse non sembrano affatto un segno di risipiscenza verso
      le pratiche di eccezione, ma solo una disputa di potere che ha come posta
      in gioco la sovranità sui modi e le forme della eccezione, che la
      magistratura emergenzialista non vuole assolutamente cedere agli apparati
      tradizionali che fanno capo all’esecutivo. Esemplare, in proposito, la
      dimostrazione di forza della procura milanese, che è riuscita a condurre
      intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti dei vertici del
      Sismi, violandone con facilità sorprendente la loro ragion d’essere,
      ovvero la riservatezza. Un’attività del tutto legale, poiché l’azione
      dell’intelligence non può certo considerarsi al di sopra della legge, ma
      che rivela la natura dei rapporti di forza tra le due istituzioni e
      ridicolizza un apparato di sicurezza che oramai più dei servizi segreti
      ricorda i servizi pubblici, come ha chiosato, facendo ricorso al suo
      proverbiale sarcasmo, l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga
      (cfr. Liberazione, 13 settembre 2006 e Corriere della Sera, 22 settembre
      2006).
      [25] Montesquieu, Lo spirito delle leggi, Libro XI, cap. sesto, BUR,
      Milano 2004, p. 310.
     
      Pubblicato Dicembre 22, 2006 07:47 PM