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L´area penale esterna. Tutte le misure alternative al carcere

L´area penale esterna: tutte le alternative al carcere


· Affidamento in prova al Servizio Sociale (articolo 47 O.P.)
· Affidamento in prova in casi particolari (articolo 94 D.P.R. 309/90)
· Sospensione condizionata dell´esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, cd. "indultino" (Legge 207 del 01.08.2003)
· Sospensione dell´esecuzione della pena per tossicodipendenti (articolo 90 D.P.R. 309/90)
· Detenzione domiciliare (articolo 47 ter O.P.)
· Detenzione domiciliare speciale (articolo 47 quinquies O.P.)
· Misure alternative per i condannati in Aids conclamata, o affetti da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave (articolo 47 quater O.P.)
· Semilibertà (articoli 48 - 50 O.P.)
· Liberazione condizionale (articolo 176 c.p.)
· Lavoro esterno (articoli 21 O.P.)
· Semidetenzione (articoli 53 e 55 della Legge 689 del 24.11.81)
· Lavoro sostitutivo (articolo 105 della Legge 689 del 24.11.81)
· Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione (art. 16 comma 1 Dlgs 286/98)
· Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16 comma 5 Dlgs 286/98)
· Libertà controllata (articoli 53 e 56 della Legge 689 del 24.11.81)
· Libertà vigilata (articolo 228 c.p.)
· Pena pecuniaria come sanzione sostitutiva (articolo 53 L. 689/81)
· Conversione di pene pecuniarie in libertà controllata (articolo 102 L. 689/81)
· Permessi di necessità (articolo 30 O.P.)
· Permessi - premio (articolo 30 ter O.P.)

 Affidamento in prova al Servizio Sociale (art. 47 O.P.)


Che cos´è

È la misura alternativa alla detenzione più ampia, si svolge totalmente nel territorio e intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l´ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
È regolamentata dall´art. 47 dell´Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall´art. 2 della Legge n. 165 del 27 maggio 1998 (Legge Simeone - Saraceni): consiste nell´affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall´istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Requisiti per l´ammissione

1. una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
2. per chi è detenuto: relazione "di sintesi" che preveda che la misura alternativa, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
3. per chi non è detenuto: aver tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire lo stesso giudizio di cui sopra, anche senza procedere all´osservazione in istituto.

Con la Legge n. 231 del 12.07.99, che ha introdotto l´art. 47 quater O.P., per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l´affidamento in prova al servizio sociale possa essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti.

Limiti all´ammissione

I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi all´affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi all´affidamento ai servizi sociali solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso all´affidamento ai servizi sociali per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un´evasione, un permesso premio, il lavoro all´esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

Istanza di affidamento

L´istanza per poter usufruire della misura dell´affidamento deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:
· se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell´esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto dall´art. 656 c.p.p. Il Pubblico Ministero trasmette l´istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l´udienza;
· se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell´esecuzione, il quale può sospendere l´esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:
1. l´esistenza dei presupposti necessari per l´ammissione all´affidamento;
2. l´esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
3. l´assenza di un pericolo di fuga.

Se il condannato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l´istanza deve essere corredata dalla certificazione sul suo stato di salute, come previsto nell´art. 5 comma 2 della legge 231/99.

Se l´istanza non è accolta, riprende, o ha inizio, l´esecuzione della pena. Non può essere accordata altra sospensione dell´esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze, per diverse misure alternative.

Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell´ammissione

il Centro di Servizio Sociale:
· se il condannato è in libertà, svolge l´inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza
· se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l´osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione "di sintesi" da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un´inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all´Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all´ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un´ipotesi di intervento e di inserimento.

Ordinanza

L´affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza:
· se il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell´esecuzione;
· se il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull´istituto penitenziario in cui è ristretto l´interessato al momento della presentazione della domanda.

Inizio dell´affidamento

L´affidamento ha inizio dal momento in cui al condannato, previa notifica da parte degli organi competenti dell´ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l´impegno a rispettarle:
· se il condannato è in libertà, davanti al Direttore del C.S.S.A.
· se il condannato è detenuto, davanti al Direttore dell´Istituto penitenziario.

Il verbale delle prescrizioni

· viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza con l´ordinanza di ammissione della misura;
· detta le prescrizioni che il condannato in affidamento dovrà seguire.

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:
· rapporti con il Centro di Servizio Sociale;
· domicilio;
· libertà di spostamento;
· divieto di frequentare determinati locali;
· lavoro;
· divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Prescrizioni possibili:
· divieto di soggiornare in uno o più Comuni;
· obbligo di soggiornare in un Comune determinato;
· adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;
· adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

· Aiutare il condannato a superare le difficoltà d´adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento;
· controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni;
· svolgere azione di tramite tra l´affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
· riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull´andamento dell´affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;
· fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del condannato e sull´andamento della misura (ai fini di un´eventuale modifica delle prescrizioni, etc.).

Prosecuzione della misura

Se nel corso dell´affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene da espiare non supera i tre anni.
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

Sospensione della misura

Il Magistrato di Sorveglianza sospende l´affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
· quando il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva, che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
· quando l´affidato ha comportamenti tali (trasgredendo alle prescrizioni, o commettendo dei reati) da determinare la revoca della misura.
 
Conclusione della misura

L´affidamento si conclude:
· con l´esito positivo del periodo di prova, che estingue la pena ed ogni altro effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l´ordinanza di estinzione della pena;
· con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:
1. comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
2. sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva, che determini un residuo pena superiore a tre anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l´affidato ha la residenza o il domicilio, emette l´ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare (nel primo caso, anche valutando quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere computato come pena scontata).
 Affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/90)


Che cos´è

È una particolare forma di affidamento in prova, rivolta ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico, ed è prevista dall´art. 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90)

Requisiti per l´ammissione

· pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni;
· il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso, o che intende sottoporsi, ad un programma di recupero;
· il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art. 115 D.P.R. 309/90);
· una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

L´affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso alla stessa persona per più di due volte.

Istanza di affidamento in casi particolari

L´istanza può essere presentata in ogni momento, corredata dalla documentazione necessaria:
· se il condannato è in libertà e l´ordine di esecuzione non è stato ancora emesso o eseguito, al Pubblico Ministero della Procura competente, che sospende l´emissione o l´esecuzione dell´ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l´udienza;
· se il condannato è in libertà, in sospensione dell´esecuzione della pena, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione, che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza perché fissi l´udienza (art. 656 c.p.p., così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98);
· se il condannato è detenuto, al Direttore dell´istituto, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza ed al Pubblico Ministero che ha emesso l´ordine di esecuzione. Se il condannato non supera il limite di pena previsto il Pubblico Ministero ne ordina la scarcerazione e la sospensione dell´esecuzione della pena rimane in atto sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Se l´istanza non è accolta, riprende l´esecuzione della pena. Se non è possibile effettuare la notifica dell´avviso al condannato, al domicilio indicato nella richiesta, e lo stesso non compare all´udienza, il Tribunale di Sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell´ammissione

Il Centro di Servizio Sociale svolge l´inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza per fornire allo stesso sia gli elementi relativi al programma terapeutico (attraverso la collaborazione con i servizi pubblici e privati competenti), sia quelli relativi più complessivamente alla situazione di vita del condannato, con particolare riferimento all´ambiente sociale e familiare di appartenenza.

 Ordinanza

L´affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell´esecuzione.

Inizio dell´affidamento

L´affidamento ha inizio dal momento in cui il condannato sottoscrive, davanti al Direttore del C.S.S.A., il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l´impegno a rispettarle.

Il verbale delle prescrizioni

· viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza con l´ordinanza di ammissione della misura;
· detta le prescrizioni che il condannato in affidamento dovrà seguire.

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative alle modalità d´attuazione del programma terapeutico e quelle relative alle forme di controllo per accertare che il condannato prosegua lo stesso programma.
Le altre prescrizioni sono quelle previste per l´affidamento in prova al servizio sociale, e quindi quelle indispensabili relative ai seguenti aspetti:
· rapporti con il Centro di Servizio Sociale;
· domicilio;
· libertà di spostamento;
· divieto di frequentare determinati locali;
· lavoro;
· divieto di svolgere attività o di avere rapporti che possono portare al compimento di altri reati;
· divieto di soggiornare in uno o più Comuni;
· obbligo di soggiornare in un Comune determinato;
· adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;
· adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

Il Centro di Servizio Sociale effettua i propri interventi con una particolare attenzione alla collaborazione, ed al coordinamento, con i servizi del territorio responsabili del programma riabilitativo.
Per il resto, svolge gli interventi d´aiuto e di controllo previsti per l´affidamento in prova al servizio sociale:
· aiutare il condannato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento;
· controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni;
· svolgere azione di tramite tra l´affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
· riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull´andamento dell´affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura.
· fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del condannato e sull´andamento della misura (ai fini di un´eventuale modifica delle prescrizioni, etc.).

Prosecuzione della misura

Se nel corso dell´affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i quattro anni.
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

Sospensione della misura

Il Magistrato di Sorveglianza sospende l´affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
· quando il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a quattro anni);
· quando l´affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

Conclusione della misura

L´affidamento si conclude:
· con l´esito positivo del periodo di prova, che estingue la pena ed ogni altro effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l´ordinanza di estinzione della pena.
· con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:
1. comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
2. sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a quattro anni.
In questi casi il Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione nel luogo in cui l´affidato ha la residenza o il domicilio, emette l´ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare (nel primo caso, anche valutando quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere computato come pena scontata).

 Sospensione condizionata dell´esecuzione della pena detentiva
nel limite massimo di due anni, cd. "indultino" (Legge 207 del 01.08.2003)

Che cos´è

Non è una misura alternativa in senso proprio, ma una via di mezzo tra l´affidamento ai servizi sociali (art. 47 O.P.) e il provvedimento d´indulto "classico": la persona ammessa alla sospensione condizionata della pena deve rispettare le prescrizioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza, come per l´affidamento, però per ottenerla non sono necessari i requisiti di "meritevolezza" (buona condotta durante l´espiazione della pena, progressi nel percorso rieducativo), come avviene appunto per l´indulto. È disciplinata dalla legge n° 207, del 1° agosto 2003, e consiste nella possibilità di trascorrere fuori del carcere il periodo corrispondente alla pena sospesa.

Requisiti per l´ammissione

· essere "definitivi" in data 22 agosto 2003 (in espiazione della pena, o in attesa di espiazione);
· avere scontato almeno la metà della pena inflitta;
· avere una pena residua non superiore a due anni.

Limiti all´ammissione

Non possono ottenere la sospensione condizionata dell´esecuzione della pena:
· i condannati per uno dei seguenti reati: violenza sessuale, tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù, pornografia minorile, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata;
· chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
· chi è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell´articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n° 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall´articolo 14-ter della medesima legge;
· chi è straniero e si trova in Italia come "irregolare", quindi nelle condizioni previste dall´articolo 13, comma 2, del Testo unico sull´immigrazione (entrato in Italia senza visto di ingresso, oppure privo del permesso di soggiorno, oppure con il permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni);
· chi è stato ammesso alle misure alternative alla detenzione.

Istanza di sospensione condizionata dell´esecuzione della pena

L´istanza per usufruire della sospensione condizionata dell´esecuzione della pena deve essere inviata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell´esecuzione e può essere presentata dall´interessato o dal suo difensore. Il giudice deve solo controllare se il detenuto è in possesso dei requisiti "oggettivi" stabiliti dalla legge e non compiere valutazioni sui requisiti "soggettivi".

L´Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza e le prescrizioni

Con il provvedimento che dispone la sospensione dell´esecuzione della pena il Magistrato di Sorveglianza applica, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l´esecuzione, le seguenti prescrizioni, previste dalla legge n° 207/2003:
· l´obbligo di presentarsi all´ufficio di polizia giudiziaria, nei giorni e nell´orario che saranno fissati tenendo conto delle condizioni di salute, dell´attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;
· l´obbligo di non allontanarsi dal territorio del Comune di dimora abituale del condannato, o dove egli svolge la propria attività lavorativa.
· il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l´utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l´espatrio, salvo specifica autorizzazione, in relazione ad esigenze familiari o lavorative.

Applica, inoltre, le prescrizioni previste per l´affidamento ai servizi sociali (art. 47 O.P.), relative a:
· rapporti con il Centro di Servizio Sociale;
· divieto di frequentare determinati locali;
· lavoro;
· divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati;
· adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;
· adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di sospensione condizionata della pena le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale e dell´autorità di polizia competente.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della sospensione condizionata

· aiutare il condannato a superare le difficoltà d´adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento;
· controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni;
· svolgere azione di tramite tra l´affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
· fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del condannato e sull´andamento della misura (ai fini di un´eventuale modifica delle prescrizioni, etc.).

Revoca della sospensione condizionata

La sospensione dell´esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, oppure se sopravviene un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini una pena residua superiore a due anni.
Il Tribunale di Sorveglianza decide sulla revoca riunendosi in Camera di Consiglio e determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento, durante il periodo di sospensione della pena.

Conclusione della sospensione condizionata della pena

La pena è estinta dopo cinque anni dall´applicazione della sospensione condizionata. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l´ordinanza di estinzione della pena.

 Sospensione dell´esecuzione pena per tossicodipendenti (art. 90 D.P.R. 309/90)
 
Che cos´è

Per i soggetti che erano tossicodipendenti al momento in cui hanno compiuto il reato è prevista la misura della sospensione della pena detentiva (art. 90 D.P.R. 390/90), che si differenzia dall´ipotesi dell´art. 94 perché il programma terapeutico deve essere in corso o già positivamente concluso. La concessione della misura è, comunque, facoltativa e non sono previsti interventi e controlli esterni.

Requisiti per l´ammissione

· pena detentiva non superiore a 4 anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per i reati commessi in stato di tossicodipendenza;
· pena detentiva non superiore a 4 anni, per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73, 5 comma, D.P.R. 309/90).

Il tribunale può sospendere l´esecuzione della pena per 5 anni, qualora accerti che il soggetto si è sottoposto o abbia in corso un programma terapeutico di riabilitazione. La concessione può avvenire una sola volta (art. 90 comma 4, D.P.R. 309/90), e non può avvenire se viene commesso un delitto non colposo tra il periodo di inizio del programma e la pronuncia di sospensione del tribunale (art. 90 comma 2 D.P.R. 309/90).
Mentre per l´affidamento in prova terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/90) ha rilievo soltanto l´effettiva sussistenza, al momento della concessione della misura, dello stato di tossicodipendenza, a prescindere dal nesso tra tale stato e la commissione del reato, nella sospensione della pena, al contrario, ha rilievo il fatto che il soggetto abbia commesso il reato in stato di tossicodipendenza:
· nel primo caso si pone l´accento, dunque, sulla incompatibilità tra lo stato di tossicodipendenza e la carcerazione;
· nel secondo si considera la pericolosità del soggetto dovuta alla sua tossicodipendenza e si presuppone che, una volta disintossicato, questa venga meno.
Coerentemente con quest´impostazione, l´art. 94 vuole che l´attività di cura, programmata e concordata con le strutture sanitarie, debba essere in corso o essere intrapresa, mentre per l´art. 90 deve essere in corso, o essersi già conclusa positivamente.

Revoca della misura

La sospensione dell´esecuzione della pena è revocata di diritto:
· quando il soggetto si sottrae al programma terapeutico senza giustificato motivo;
· quando, nei 5 anni successivi al provvedimento di sospensione, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

Conclusione della misura

Se il condannato attua il programma terapeutico e, nei 5 anni successivi al provvedimento di sospensione dell´esecuzione, non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

 
Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.)


Che cos´è

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge n. 663 del 10.10.1986 (Legge Gozzini), di modifica dell´Ordinamento Penitenziario (O.P.). Con tale beneficio si è voluto ampliare l´opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, d´istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative.
L´art. 47 ter O.P. è stato modificato dalla Legge n° 165 del 27.05.1998 (Legge Simeone - Saraceni), che ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio. La misura consiste nell´esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privato domicilio, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Requisiti per l´ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall´art. 47 ter co. 1 O.P.

Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei seguenti casi:
· donna incinta o madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi;
· padre, esercente la potestà, di bambini di età inferiore ad anni dieci con lui conviventi, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli;
· persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
· persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
· persona minore degli anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Requisiti per l´ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall´art. 47 ter co. 1 bis O.P.

Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando:
· non ricorrono i presupposti per l´affidamento in prova al servizio sociale;
· l´applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
· non si tratti di condannati che hanno commesso reati di particolare gravità, specificati nell´art. 4 bis O.P..

Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

Requisiti per l´ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall´art. 47 ter co. 1 ter O.P.

Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell´esecuzione della pena, ai sensi degli articoli 146 e 147 del c.p..

· Casi di rinvio obbligatorio dell´esecuzione della pena (art. 146 c.p.):
1. donna incinta;
2. donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3. persona affetta da infezione da HIV, nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione, ai sensi dell´art. 286 bis, del c.p.p..
· Casi di rinvio facoltativo dell´esecuzione della pena (art. 147 c.p.):
1. presentazione di una domanda di grazia
2. condizione di grave infermità fisica
3. donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Il Tribunale di Sorveglianza dispone l´applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato. L´esecuzione della pena prosegue durante l´esecuzione della misura.

Requisiti per l´ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall´art. 656 c.p.p. c. 10

Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, in caso di condannato agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.
Il Pubblico Ministero sospende l´esecuzione dell´ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al Tribunale di Sorveglianza, affinché provveda senza formalità all´eventuale applicazione della detenzione domiciliare.
Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il condannato rimane agli arresti domiciliari e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata, a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall´art. 47 ter O.P. provvede, in ogni caso, il Magistrato di Sorveglianza.
Con la Legge n. 231 del 12.07.99, che ha introdotto l´art. 47 quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, la ammissione della misura alternativa può essere concessa anche oltre i limiti di pena previsti.

Limiti all´ammissione

I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un´evasione, un permesso premio, il lavoro all´esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

Istanza di detenzione domiciliare

L´istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere inviata:
· se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell´esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero trasmette l´istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l´udienza;
· se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l´applicazione provvisoria della misura quando sono presenti i requisiti di cui all´art. 47 ter commi 1 e 1 bis sopra indicati. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l´udienza.

Se il condannato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l´istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto nell´art. 5 comma 2 della 231/99. Se l´istanza non è accolta, ha inizio, o riprende, l´esecuzione della pena.

Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell´ammissione

il Centro di Servizio Sociale:
· se il condannato è in libertà, svolge l´inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;
· se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l´osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione "di sintesi", da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un´inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all´Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all´ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali.

Ordinanza

La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza
· se il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell´esecuzione;
· se il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull´istituto penitenziario in cui è ristretto l´interessato al momento della presentazione della domanda.

Il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre l´applicazione della detenzione domiciliare:
· stabilisce le prescrizioni, secondo quanto previsto dall´art. 284 c.p.p. per gli arresti domiciliari;
· determina e impartisce le disposizioni per gli interventi del Centro di Servizio Sociale.

Esecuzione della detenzione domiciliare

La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui al condannato è notificata l´ordinanza di ammissione della misura da parte degli organi competenti. Il Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare può modificare le prescrizioni e le determinazioni impartite.
Il condannato in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall´O.P. e dal suo regolamento di esecuzione. Al condannato in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione anticipata (art. 54 O.P.).
Nessun onere grava sull´amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l´assistenza medica del condannato che usufruisce di tale misura.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

Gli interventi del C.S.S.A., nell´ambito dell´applicazione della misura della detenzione domiciliare riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia. Il Centro di servizio sociale, infatti, in base alle disposizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, ha il compito di stabilire validi collegamenti con i servizi socio-assistenziali del territorio, al fine di aiutare il condannato a superare le difficoltà connesse all´applicazione di tale misura.
Se il beneficio è disposto in base all´art. 5 comma 4 della 231/99 (norme per i malati di AIDS), i Centri di Servizio Sociali per Adulti debbono svolgere "attività di sostegno e di controllo circa l´attuazione del programma".

Prosecuzione della misura

Se nel corso della detenzione domiciliare sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene da espiare non supera i limiti di pena previsti per la misura. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che fissa l´udienza per decidere la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

Sospensione e revoca della misura

Il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
· quando vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
· quando il condannato attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
· quando il condannato viene denunciato per violazione dell´art. 385 c.p. (evasione);
· quando il Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione, di altra pena detentiva, che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (art. 51 bis O.P.).
Il Tribunale di Sorveglianza fissa l´udienza per il procedimento di revoca e decide sull´accoglimento o il rigetto della proposta del Magistrato di Sorveglianza.
 Detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies O.P.)

Che cos´è

La misura alternativa della detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dalla Legge 8 marzo 2001 n. 40, di modifica dell´Ordinamento Penitenziario (O.P.). Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore ai anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all´assistenza dei figli.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, quando non ricorrono le condizioni di cui all´articolo 47 ter (pena inferiore ai 4 anni), solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta, o impossibilitata ad assistere i figli, e non vi è modo di affidare i figli ad altri che al padre.

Chi può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale

1. la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi;
2. il padre di bambini di età inferiore ad anni dieci con lui conviventi, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli;
· che abbiano espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all´ergastolo.

Esclusioni dall´ammissione alla detenzione domiciliare speciale

La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell´articolo 330 del codice civile. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell´esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.
I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un´evasione, un permesso premio, il lavoro all´esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

Istanza di detenzione domiciliare speciale

L´istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare speciale deve essere inviata:
· se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell´esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero trasmette l´istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l´udienza;
· se il condannato è detenuto, al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l´udienza.
 Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell´ammissione

il Centro di Servizio Sociale:
· se il condannato è in libertà, svolge l´inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;
· se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l´osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione "di sintesi", da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un´inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all´Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all´ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali.

Ordinanza

Il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, ne fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall´articolo 284 del codice di procedura penale e, in particolare:
· precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all´esterno del proprio domicilio;
· detta le prescrizioni relative agli interventi del Servizio Sociale.
Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura.

Esecuzione della detenzione domiciliare speciale

La detenzione domiciliare speciale ha inizio dal momento in cui al condannato è notificata l´ordinanza di ammissione della misura da parte degli organi competenti.
Il condannato in detenzione domiciliare speciale non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall´O.P. e dal suo regolamento di esecuzione.
Al condannato in detenzione domiciliare speciale possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione anticipata (art. 54 O.P.).
Nessun onere grava sull´amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l´assistenza medica del condannato che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

Il Servizio Sociale controlla la condotta del condannato e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del condannato.

Prosecuzione della misura

Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del condannato già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il Tribunale di Sorveglianza può:
· disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l´applicazione della semilibertà (espiazione di metà della pena, o dei due terzi nel caso di reati previsti all´art. 4 bis O.P.);
· disporre l´ammissione di una diversa misura (assistenza all´esterno dei figli minori, di cui all´art. 21 bis O.P.), tenuto conto del comportamento dell´interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal Servizio Sociale, nonché della durata della misura e dell´entità della pena residua.

Revoca della misura

La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
Il condannato ammesso al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposto per la revoca della misura.
Se l´assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punito ai sensi dell´articolo 385 del codice penale (evasione) e la condanna per il reato di evasione comporta la revoca della misura.
 
Misure alternative per i condannati in Aids conclamata, o affetti da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave (art. 47 quater O.P.)

Con l´inserimento di questo articolo nell´Ordinamento Penitenziario il legislatore ha voluto dare ai soggetti affetti da Aids conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, la possibilità di iniziare (o proseguire) un programma di cure idonee, in apposite strutture, evitando i danni derivanti dalla condizione di privazione della libertà e dall´ambiente penitenziario.
L´articolo 47 quater O.P. permette di poter accedere alle misure alternative dell´affidamento in prova al Servizio Sociale e della detenzione domiciliare senza limiti di pena ancora da espiare, come invece è previsto dagli art. 47 e 47 ter O.P.. Ne possono fruire i condannati affetti da Aids conclamata, o da grave deficienza immunitaria (accertata ai sensi dell´art. 286 bis comma 2, del codice di procedura penale), che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura ed assistenza, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie, o altre unità operative prevalentemente impegnate nell´assistenza ai casi di Aids.
L´istanza può essere presentata dall´interessato, o dal suo legale, al Tribunale di Sorveglianza competente, allegando alla stessa la certificazione del Servizio sanitario pubblico competente, o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute e che indichi la concreta attuabilità del programma di cura ed assistenza.
Anche gli internati e coloro che sono stati condannati per i reati che rientrano nel 4 bis O.P., fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2 bis e 3 dello stesso articolo (sulla eventuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva), possono ottenere questa misura alternativa.
Il Tribunale di Sorveglianza, nell´ordinanza di ammissione, deve impartire le prescrizioni per l´esecuzione della misura alternativa e quelle relative alle modalità di esecuzione del programma (art. 5 comma 3 della legge 231/99).
I Centri di Servizio Sociale per adulti si attengono ai compiti previsti dall´art. 47 ter dell´Ordinamento Penitenziario (detenzione domiciliare) e svolgono attività di sostegno e controllo circa l´attuazione del programma (art. 5 comma 4 della legge 231/99).
Qualora il condannato risulti imputato, o sia stato sottoposto a misura cautelare per aver commesso un reato successivamente all´ammissione alla misura, può scattare la revoca della misura alternativa stessa.
 Semilibertà (artt. 48 - 50 O.P.)


Che cos´è

È considerata una misura alternativa impropria, in quanto il condannato rimane in stato di detenzione e il suo reinserimento nell´ambiente libero è parziale. È regolamentata dall´art. 48 dell´Ordinamento Penitenziario e consiste nella possibilità, data al condannato, di trascorrere parte del giorno fuori dall´Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, di istruzione, o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell´Istituto di pena.

Requisiti per l´ammissione

Requisiti oggettivi:
1. pena dell´arresto, o pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato al servizio sociale (comma 1 art. 50 O.P.);
2. espiazione di almeno metà della pena o, se si tratta di condannato per uno dei reati indicati nel comma 1 dell´art. 4 bis O.P., di almeno due terzi della pena (comma 2 art. 50 O.P.);
3. prima dell´espiazione di metà della pena, nei casi previsti dall´art. 47 O.P. (pena inferiore ai tre anni), se mancano i presupposti per l´affidamento in prova al servizio sociale e la condanna è per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell´art. 4 bis O.P.;
4. espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all´ergastolo;

Requisiti soggettivi:
· aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, per i casi previsti dal comma 1 (pena non superiore a sei mesi);
· aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società, per tutti gli altri casi.

Limiti all´ammissione

I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla semilibertà solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate. (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1)
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla semilibertà solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un´evasione, un permesso premio, il lavoro all´esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

Istanza di semilibertà

L´istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:

1) I condannati con una pena, o un residuo pena, non superiore a tre anni:
· se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell´esecuzione della pena, ai sensi dell´art. 656 c.p.p.. Il Pubblico Ministero trasmette l´istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l´udienza;
· se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell´esecuzione, il quale può sospendere l´esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, applicando, in quanto compatibile, il comma 4 dell´art. 47 O.P..
La sospensione opera sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza. Non può essere accordata altra sospensione dell´esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative (comma 7 art. 656 c.p.p.).

2) I condannati con pena superiore a tre anni devono presentarla al Tribunale di Sorveglianza.

Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell´ammissione

il Centro di Servizio Sociale:
· se il condannato è in libertà, svolge l´inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza
· se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l´osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare la relazione "di sintesi", da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un´inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all´Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all´ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un´ipotesi di intervento e di inserimento.

Ordinanza

La semilibertà viene concessa con provvedimento di ordinanza:
· se il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell´esecuzione;
· se il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull´Istituto di pena in cui è ristretto l´interessato al momento della presentazione della domanda.

Esecuzione della semilibertà

La semilibertà ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell´Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall´arrivo dell´ordinanza.
Se l´ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà, di cui al comma 8 dell´articolo 101 del Regolamento d´esecuzione (D.P.R. 230/2002).
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività cui dovrà dedicarsi fuori dal carcere: il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il Centro di Servizio Sociale, altre attività utili al reinserimento, etc. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell´Istituto di pena.
Al condannato in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54 O.P.). Possono anche essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui (artt. 52 e 53 O.P.), che vengono fruite in regime di libertà vigilata.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

Il C.S.S.A. svolge nei confronti dei soggetti in semilibertà i seguenti compiti ed interventi:
· si occupa del controllo e dell´assistenza al condannato nell´ambiente libero;
· collabora con la Direzione dell´Istituto di pena di pena, che rimane titolare della responsabilità del trattamento;
· riferisce periodicamente al Direttore dell´Istituto di pena sull´andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;
· fornisce al Direttore dell´Istituto di pena ogni informazione rilevante ai fini di un´eventuale modifica del programma di trattamento.

Prosecuzione della misura

Se nel corso della semilibertà sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell´Istituto di pena informa il Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria della misura, se permangono le condizioni (residuo pena) di cui all´art. 50 O.P.. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che decide la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

Sospensione della misura

Il Magistrato di Sorveglianza sospende la semilibertà e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
· quando l´Istituto di pena lo informa di un nuovo titolo di esecuzione, di altra pena detentiva, che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura;
· quando il semilibero attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

Revoca della misura

La semilibertà può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente nei seguenti casi:
· in ogni tempo, quando il condannato non sia ritenuto idoneo al trattamento;
· per la sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva, che faccia venir meno le condizioni di cui all´art. 50.
· se il condannato si assenta per non più di dodici ore dall´Istituto di pena senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della misura;
· se il condannato si assenta per più di dodici ore è punibile in base al comma 1 dell´art. 385 del c.p. (evasione): la denuncia sospende la misura alternativa, la condanna comporta la revoca della semilibertà.
 
 
Liberazione condizionale (art. 176 c.p.)


Che cos´è

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all´esterno del carcere, in regime di libertà vigilata.

Requisiti per l´ammissione

Oggettivi:
· avere scontato almeno trenta mesi, o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
· avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
· avere scontato almeno ventisei anni di pena, in caso di condanna all´ergastolo;
· aver scontato almeno due terzi della pena, in caso di condanna per i reati di cui all´art. 4 bis O.P..

Soggettivi:
· aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
· avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell´impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell´esecuzione dai condannati che abbiano commesso il reato da minorenni.
Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (art. 682 c.p.p.).

Istanza di liberazione condizionale

L´istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza.

Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell´ammissione alla liberazione condizionale

Il Centro di Servizio Sociale partecipa al gruppo per l´osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare la relazione "di sintesi", da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In particolare, il Centro di Servizio Sociale svolge un´inchiesta di servizio sociale per fornire all´istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all´ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un´ipotesi di intervento e di inserimento.

Ordinanza

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza (art. 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull´istituto penitenziario in cui è ristretto l´interessato al momento della presentazione della domanda. L´ordinanza di ammissione alla liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza ed al Centro di Servizio Sociale del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, il C.S.S.A. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.

Revoca della misura

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:
· qualora la persona liberata commetta un reato, o una contravvenzione, della stessa indole;
· qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Conclusione della liberazione condizionale

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, o dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all´ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.
 Lavoro esterno (art. 21 O.P.)

Che cos´è

Non si tratta di una vera misura alternativa alla detenzione ma di un beneficio, concesso dal direttore dell´Istituto di pena, che consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un´attività lavorativa, anche autonoma (art. 48, comma 12, R.E.), oppure per frequentare un corso di formazione professionale (art. 21 O.P., comma 4 bis). La legge 8 marzo 2001, n° 40, ha introdotto la possibilità di ammettere al lavoro esterno le madri di bambini di età inferiore ai 10 anni (o i padri, se la madre è deceduta, o impossibilitata), per prestare assistenza ai figli (art. 21 bis O.P.).

Chi può essere ammesso

· gli imputati, previa autorizzazione dell´autorità giudiziaria (art. 21 bis O.P., comma 2);
· i condannati e gli internati per reati diversi da quelli previsti all´art. 4 bis O.P.;
· i condannati per reati previsti all´art. 4 bis O.P., dopo l´espiazione di un terzo della pena e, comunque, di non oltre 5 anni;
· i condannati all´ergastolo, dopo l´espiazione di almeno 10 anni.

Limiti all´ammissione

I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi al lavoro esterno solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi al lavoro esterno solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso al lavoro esterno per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un´evasione, un permesso premio, il lavoro all´esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

Procedura per l´ammissione

L´ammissione al lavoro esterno deve essere prevista nel programma di trattamento, elaborato dall´equipe dell´Istituto di pena (art. 48, comma 1, R.E.), poi il direttore dell´Istituto dispone il provvedimento, che diventa esecutivo solo dopo l´approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Il provvedimento di ammissione

Si tratta di un atto amministrativo, nel quale sono indicate:
· le prescrizioni che il detenuto deve impegnarsi per iscritto a rispettare, durante il tempo da trascorrere fuori dall´istituto;
· le prescrizioni relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento.
L´orario di rientro deve essere fissato all´interno di una fascia oraria che preveda l´ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato di evasione (art. 48, comma 13, R.E.).

Modifiche alle prescrizioni, sospensione e revoca

Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all´esterno sono comunicate al Dipartimento dell´Amministrazione Penitenziaria, al Provveditore regionale e al Magistrato di Sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati.
La revoca del provvedimento d´ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l´approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Il direttore dell´Istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell´ammissione al lavoro all´esterno in attesa della approvazione, da parte del Magistrato di Sorveglianza, del provvedimento di revoca. (art. 48, comma 15, R.E.).
 Semidetenzione (artt. 53 e 55 della Legge 689 del 24.11.81)

Che cos´è

La semidetenzione è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689.81) e consiste nell´obbligo, per il condannato, di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all´esecuzione del regime di semilibertà, o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all´esecuzione della misura.

Condizioni

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la semidetenzione, quando ritiene che essa non debba essere superiore ad un anno (art. 53 L. 689.81). La semidetenzione è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato, tendenza a delinquere) ed oggettivi (reati ostativi di cui all´art. 4 bis O.P.).

Prescrizioni

La semidetenzione viene attuata attraverso la prescrizione dei seguenti obblighi e divieti determinati con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza:
· divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
· sospensione della patente di guida (qualora sia necessaria per l´attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base all´art. 62 2° comma L. 689.81);
· ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità ai fini dell´espatrio di ogni altro documento d´identità;
· obbligo di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell´ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
Gli organi, competenti per il controllo sull´adempimento delle prescrizioni, sono l´Ufficio di pubblica sicurezza del Comune ove si svolge la misura, o il comando dell´Arma dei carabinieri.

Compiti del C.S.S.A.

Il Centro di Servizio Sociale Adulti non ha competenze specifiche relative ai soggetti in semidetenzione, per cui può svolgere interventi solo in caso di eventuali richieste del direttore dell´istituto penitenziario, o del Magistrato di Sorveglianza.

Modalità di esecuzione

I soggetti semidetenuti possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni, per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia. In caso di ritardo di rientro superiore alle dodici ore, la pena sostituiva viene convertita in pena detentiva.
L´esecuzione della semidetenzione è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato, o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. La semidetenzione è eseguita dopo le pene detentive. Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.

Revoca

Quando vengono violate le prescrizioni, la Pubblica Sicurezza o il Direttore dell´Istituto di pena devono informare il Magistrato di Sorveglianza, che propone al Tribunale di Sorveglianza la conversione della pena sostitutiva nella pena detentiva (art. 66 L. 689.81).
 
Lavoro sostitutivo (art. 105 della Legge 689 del 24.11.81)


Che cos´è

Le pene pecuniarie non superiori ad un milione, che non sono state eseguite per insolvibilità del condannato, possono essere convertite in lavoro sostitutivo, anziché in libertà controllata, a richiesta del condannato. Il Magistrato di Sorveglianza determina le modalità del lavoro sostitutivo, sentendo il condannato stesso e, ove occorra, il servizio sociale, secondo quanto previsto dall´art. 107 della L. 689.81.
Il lavoro sostitutivo consiste in prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, gli enti locali, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell´ambiente naturale, o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione di particolari convenzioni da parte del Ministero della Giustizia, che può anche delegare la stipula al Magistrato di Sorveglianza.
Viene svolto nell´ambito della provincia di residenza del condannato e consiste in una giornata lavorativa alla settimana, salvo richiesta di maggiore frequenza da parte del condannato.

Condizioni

Il lavoro sostitutivo è subordinato ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato, tendenza a delinquere) ed oggettivi (reati ostativi di cui all´art. 4 bis O.P.).

Revoca

Quando vengono violate le prescrizioni imposte, il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver valutato gli atti trasmessi dal Magistrato di Sorveglianza, converte la parte ancora da eseguire in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda).
 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione
(art. 16 comma 1 Dlgs 286/98)
 
Questa sanzione prevede che il giudice, nel pronunciare una sentenza di condanna nei confronti di un cittadino straniero, o nell´applicare la pena su richiesta, ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), quando ritiene di dovere irrogare una pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire la medesima pena con la misura dell´espulsione dal territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
Applicabilità dell´espulsione sostitutiva alla detenzione

L´espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione può essere disposta nei confronti di:
a) chi è entrato clandestinamente in Italia;
b) chi è entrato legalmente in Italia (con un visto di ingresso), ma non ha richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso;
c) chi ha il permesso scaduto da più di 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo;
d) chi ha il permesso revocato o annullato;
e) chi non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite e quindi può essere sospettato dalla polizia di vivere con proventi illegali (art. 13 legge 646/82), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
f) chi è sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 legge 327/88), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno.

Chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità e non rientra nelle due categorie, di cui ai punti e) ed f), non può avere questo tipo di espulsione.

Esclusioni dall´applicazione dell´espulsione sostitutiva della detenzione

L´espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi reati di una certa gravità, previsti dall´articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (estorsione, rapina, omicidio, spaccio di stupefacenti aggravato, reati associativi, etc.), oppure reati previsti dal Testo Unico sull´Immigrazione e puniti con una pena edittale superiore nel massimo a due anni (favoreggiamento all´ingresso di straneri clandestini, della loro permanenza in Italia, etc.).

Procedura di applicazione dell´espulsione sostitutiva della detenzione

L´espulsione sostitutiva alla detenzione si applica solo quando non può essere concessa la "condizionale", ai sensi dell´art. 163 del codice penale (per ottenerla bisogna essere incensurati, o almeno non aver subito condanne che, cumulate a quella del processo in corso, superino i due anni di pena complessiva, e anche dare garanzie sul fatto che non si commetteranno altri reati).
Questo tipo di espulsione non può essere chiesta o rifiutata dallo straniero sottoposto a processo: è il suo avvocato che deve chiederla al giudice, se lo straniero vuole, oppure lo stesso avvocato deve spiegare al giudice perché lo straniero non vuole essere espulso (e preferisce scontare la pena detentiva in Italia).
 
Conseguenze dell´espulsione sostitutiva della detenzione

L´espulsione è eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, tramite le forze dell´ordine, anche se la sentenza non è ancora definitiva e, contro questo tipo di espulsione, non è possibile alcun ricorso.
La persona espulsa può tornare in Italia prima che siano trascorsi 5 anni, se rientra prima che sia trascorso questo tempo la sanzione sostitutiva dell´espulsione è revocata e dovrà scontare per intero la pena sostituita, oltre a subire una condanna relativa al reingresso clandestino (da 1 a 4 anni, ai sensi dell´art. 13, comma 13 bis, Dlgv 286/98).

Trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea
 
Anche se è stata disposta l´espulsione sostitutiva della detenzione, vi sono casi nei quali non è possibile eseguirla immediatamente, quindi lo straniero espulso è "accompagnato" in un Centro di Permanenza Temporanea, dove può essere "trattenuto" (in pratica, in stato d´arresto) per 30 giorni, prorogabili fino a 60 (art. 14 Dlgv 286/98), in attesa della espulsione.
I casi nei quali lo straniero espulso può essere trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea sono i seguenti:
· quando occorrono accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità;
· quando non è in buone condizioni di salute e, quindi, deve essere curato, prima di essere espulso;
· quando, per ragioni organizzative della polizia, non si può essere accompagnato immediatamente.
Trascorso il tempo massimo del "trattenimento" senza che siano venuti meno i motivi che impedivano l´espulsione con accompagnamento alla frontiera (ad esempio, perché non è stato possibile accertare l´identità o la nazionalità della persona trattenuta), lo straniero è rilasciato e gli viene consegnato il decreto di espulsione, con l´obbligo di lasciare l´Italia entro cinque giorni. (art. 14, comma 5 ter Dlgv 286/98).
Se non lascia l´Italia entro cinque giorni è punibile con l´arresto da sei mesi a un anno, oltre alla revoca della sanzione sostitutiva dell´espulsione (art. 14, comma 5 ter Dlgv 286/98).

 
Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione
(art. 16 comma 5 Dlgs 286/98)

Nei confronti di un cittadino straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta (al riguardo non vi è alcun margine di discrezionalità) l´espulsione dal territorio dello Stato per un periodo di 10 anni.

Applicabilità dell´espulsione alternativa alla detenzione

L´espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione può essere disposta nei confronti di:
g) chi è entrato clandestinamente in Italia;
h) chi è entrato legalmente in Italia (con un visto di ingresso), ma non ha richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso;
i) chi ha il permesso scaduto da più di 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo;
j) chi ha il permesso revocato o annullato;
k) chi non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite e quindi può essere sospettato dalla polizia di vivere con proventi illegali (art. 13 legge 646/82), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
l) chi è sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 legge 327/88), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno.

Chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità e non rientra nelle due categorie, di cui ai punti e) ed f), non può avere questo tipo di espulsione.

Esclusioni dall´applicazione dell´espulsione alternativa alla detenzione

L´espulsione come sanzione alternativa alla detenzione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi reati di una certa gravità, elencati dall´articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (estorsione, rapina, omicidio, spaccio di stupefacenti aggravato, reati associativi, etc.), oppure reati previsti dal Testo Unico sull´Immigrazione, puniti con una pena edittale superiore nel massimo a due anni (favoreggiamento all´ingresso di straneri clandestini, della loro permanenza in Italia, etc.).

Procedura di applicazione dell´espulsione alternativa alla detenzione

L´espulsione alternativa alla detenzione è disposta dal Magistrato di Sorveglianza che, dopo avere acquisito (tramite l´Ufficio Matricola del carcere) le informazioni sull´identità e sulla nazionalità dello straniero, decide con Decreto motivato.
Il Decreto viene comunicato alla persona interessata che, entro 10 giorni, può presentare ricorso davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza fissa l´udienza entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso. L´esecuzione dell´espulsione alternativa alla detenzione rimane sospesa fino a che siano decorsi i termini per l´impugnazione, o fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Lo straniero rimane comunque in carcere (anche dopo l´eventuale rigetto dell´impugnazione), dove continua a scontare la pena detentiva finché non vi siano le condizioni per eseguire l´espulsione con accompagnamento alla frontiera (organizzazione del viaggio, etc.).

Conseguenze dell´espulsione alternativa alla detenzione

La pena detentiva si estingue dopo 10 anni dal giorno nel quale l´espulsione è stata eseguita, se prima di allora lo straniero rientra in Italia, l´espulsione alternativa alla detenzione è revocata e riprende l´esecuzione della pena.
 
Libertà controllata (artt. 53 e 56 della Legge 689 del 24.11.81)


Che cos´è

La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81), ed anche una modalità di conversione di pene pecuniarie (art. 102 L. 689/81).

Condizioni

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata, quando ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi (art. 53 L. 689/81). La libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato, tendenza a delinquere) ed oggettivi (reati ostativi di cui all´art. 4 bis O.P.).
Il Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le pene pecuniarie, la multa per un periodo massimo di un anno e l´ammenda per un periodo massimo di sei mesi, dopo che abbia accertato una situazione di insolvibilità da parte del condannato (art. 102 L. 689/81). In questo caso il Magistrato di Sorveglianza determina le modalità della libertà controllata sentendo il condannato stesso, secondo quanto previsto dall´art. 107 della Legge 689/81, ed acquisendo informazioni anche tramite il C.S.S.A..

Prescrizioni

Durante tale periodo il condannato è sottoposto alle seguenti prescrizioni, determinate, con ordinanza, dal Magistrato di Sorveglianza:
· divieto di allontanarsi dal comune di residenza salvo autorizzazione, di volta in volta per motivi di studio, di lavoro, di famiglia o di salute;
· obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso l´ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il Comando dei Carabinieri territorialmente competente;
· divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
· sospensione della patente di guida (qualora sia necessaria per l´attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base all´art. 62 2° comma L. 689/81):
· ritiro del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini dell´espatrio di ogni altro documento d´identità;
· obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell´ordinanza del Magistrato di Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di esecuzione della pena sostitutiva e delle eventuali modificazioni.
Gli organi competenti per il controllo sull´adempimento delle prescrizioni sono l´Ufficio di pubblica sicurezza del Comune ove si svolge la misura, o il comando dell´Arma dei carabinieri.

Compiti del C.S.S.A.

Il C.S.S.A. nell´applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.

 
Modalità di esecuzione

Se il condannato è detenuto, copia dell´ordinanza va trasmessa al direttore dell´Istituto di pena, che deve informare gli organi di polizia della dimissione del condannato la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno successivo alla dimissione.
I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni, per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio, o la famiglia.
La pena della libertà controllata è eseguita dopo le pene detentive e dopo la semidetenzione.
Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.

Revoca

Quando vengono violate le prescrizioni imposte, l´autorità di pubblica sicurezza deve informare il Magistrato di Sorveglianza e questi, a sua volta, il Tribunale di Sorveglianza, che converte la sanzione sostitutiva nel seguente modo:
· nel caso di libertà controllata in sostituzione di pene detentive brevi: il resto della pena si converte nella pena detentiva sostituita (art. 66 L. 689/81);
· nel caso di libertà controllata conseguente alla conversione di una pena pecuniaria: la parte ancora da eseguire viene convertita in un uguale periodo di reclusione, o di arresto, a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda).
L´esecuzione della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato, o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
 
Libertà vigilata (art. 228 c.p.)


Che cos´è

Non è una pena, ma una misura di sicurezza non detentiva, e consiste nell´affidamento della persona che vi è sottoposta alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l´assistenza.

La libertà vigilata è ordinata nei seguenti casi:
· se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
· se è stata disposta la liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
· se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato, che sia manifestazione di "abitualità" o "professionalità" nel delinquere;
· se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale (art. 679 c.p.), dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata (art. 69 O.P.);
· in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale (articoli 229 e 230 c.p.);
· in caso di concessione di una licenza agli internati;
· in caso di concessione di una licenza ai semiliberi.


Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell´assegnazione alla libertà vigilata

Il Centro di Servizio Sociale svolge un´inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell´istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all´ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali.

Ordinanza

Il giudice competente alla ammissione è in alcuni casi il giudice che infligge la condanna principale, in altri casi il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza. In ogni caso la competenza a dettagliare le prescrizioni è del Magistrato di Sorveglianza (art. 190 norme att. c.p.p.).
Le prescrizioni non sono rigidamente predeterminate; il loro contenuto minimo è comunque dato da:
· l´obbligo di conservare la carta precettiva e di presentarla ad ogni richiesta;
· l´obbligo di essere sempre reperibile;
· il divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell´ambito del Comune senza preavvisare l´organo di polizia ed il Centro di Servizio Sociale;
· l´obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza.

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

Il Centro di servizio sociale ha il compito di aiutare il condannato in libertà vigilata ai fini del suo reinserimento e, pertanto:
· svolge interventi di sostegno e di assistenza;
· riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.
La sorveglianza del condannato in libertà vigilata è invece affidata alle autorità di pubblica sicurezza, e deve comunque essere esercitata in modo da agevolare il riadattamento alla vita sociale (art. 228 c.p.).

Trasgressione delle prescrizioni

Quando la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta oppure, in alcuni particolari casi, sostituire alla libertà vigilata l´assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (art. 230 c.p.).
 
Pena pecuniaria come sanzione sostitutiva (art. 53 L. 689.81)


Le pene pecuniarie (multa e ammenda) diventano, con la legge n. 689 del 1981, una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice può sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) quando ritiene che essa non debba essere superiore ai tre mesi. La pena pecuniaria come sanzione sostitutiva è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato, tendenza a delinquere) ed oggettivi (reati ostativi di cui all´art. 4 bis O.P.).

Conversione di pene pecuniarie in libertà controllata (art. 102 L. 689.81)

Quando viene accertata l´impossibilità a pagare la multa o l´ammenda, o una rata di esse, si convertono in libertà controllata, per un periodo massimo, rispettivamente di un anno e di sei mesi.
Qualora la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita in lavoro sostitutivo, su richiesta dell´interessato.
Il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza competente che, in seguito agli opportuni accertamenti, provvede alla conversione della pena pecuniaria.
Ogni quota di 38,73 Euro, della pena pecuniaria non pagata, sarà sostituita con un giorno di libertà controllata, o di lavoro socialmente utile, la cui durata non potrà comunque superare:
· 1 anno, se si sostituisce una multa;
· 6 mesi, se si sostituisce una ammenda.

 
Permessi di necessità (art. 30 O.P.)

Che cosa sono

Possono essere concessi, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati: la competenza per la concessione è del Magistrato di Sorveglianza.

Questo tipo di permesso è concesso, oltre che ai condannati e agli internati, anche agli imputati.
In questo caso l´autorità competente è:
· fino alla sentenza di primo grado, l´autorità giudiziaria che procede;
· fino alla sentenza di appello, il presidente del collegio giudicante in primo grado;
· fino alla sentenza di cassazione, il presidente dell´ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento d´appello.

Analoghi permessi possono essere concessi, eccezionalmente, per eventi di particolare gravità.

 Permessi - premio (art. 30 ter O.P.)

Che cosa sono

Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi, il Magistrato di Sorveglianza, sentito il direttore dell´istituto, può concedere permessi - premio, di durata non superiore a 15 giorni, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata complessiva dei permessi non può superare 45 giorni in ciascun anno di espiazione.

Limiti alla concessione

I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono avere i permessi premio solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono avere i permessi premio solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può avere i permessi premio per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può averli per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un´evasione, un permesso premio, il lavoro all´esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

Requisiti per la concessione

La concessione dei permessi - premio è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all´arresto, o alla reclusione non superiore a 3 anni, anche se congiunta all´arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 3 anni, salvo quanto previsto alla lettera c), dopo l´espiazione di almeno 1/4 della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per i reati indicati nel comma 1 dell´art. 4 bis, dopo l´espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre 10 anni;
d) nei confronti dei condannati all´ergastolo, dopo l´espiazione di almeno 10 anni.

Istanza di concessione dei permessi - premio

L´istanza va presentata al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente sull´istituto di pena nel quale il condannato si trova. Prima di pronunciarsi sull´istanza di permesso, il Magistrato di Sorveglianza deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo dell´autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l´istante chiede di recarsi.
La decisione è adottata con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità al PM e all´interessato i quali possono, entro 24 ore dalla comunicazione fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza.