
Dice lo Stato di cui la magistratura è la voce: ci sono le prove che tu hai commesso questo delitto, ti farai tanti anni di galera, considerati il massimo e il minimo fissati dalla legge, nonché le circostanze aggravanti e attenuanti sempre dalla legge previste. Questo è chiamato a fare il giudice del dibattimento pubblico, uditi i testimoni di accusa e difesa, uditi il pubblico ministero (l’accusa) e i difensori. In precedenza, nell’udienza preliminare, un altro giudice aveva accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero. Successivamente, se l’imputato o lo stesso pubblico ministero non sono soddisfatti della sentenza possono ricorrere in appello. E se nemmeno la sentenza di secondo grado li soddisfa, c’è il ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, ultima istanza e unica (competente su tutte le circoscrizioni giudiziarie del territorio nazionale), esercita esclusivamente un controllo di legittimità; accerta cioè se i giudici di primo e secondo grado si sono comportati secondo la legge; concludendo o con la conferma della sentenza o con la sua cancellazione (appunto «cassazione»), nel qual caso il processo viene ripetuto in Corte d’Appello.
Esaurito l’iter processuale in tre gradi, passata la sentenza in giudicato, diventata cioè definitiva e irrevocabile, il condannato resta (o entra, se si trovava in libertà provvisoria o agli arresti domiciliari) in carcere. Sul suo fascicolo personale è annotato: «fine pena il…», calcolando la durata della reclusione inflittagli; oppure, se ha avuto l’ergastolo, «fine pena mai».
Qual è il senso e il fine della pena? Ecco il problema del quale, solo da non molto tempo, forse in concomitanza con le polemiche sul sistema penitenziario, gli istituti universitari hanno cominciato a parlare più frequentemente, avviando corsi, seminari, convegni. Prima sembrava un problema dalla soluzione ovvia, scontata, evidentemente. La pena è una «retribuzione», la giustizia retribuisce il delitto con un certo periodo di carcerazione, in nome del popolo, della società che il criminale ha offeso, uccidendo, sequestrando, spacciando droga, rapinando, rubando e via dicendo. Ma qualcuno cominciò a pensare che si trattava di un’idea semplicistica, tale da far assomigliare il carcere a una vendetta della società sul criminale: la cosiddetta pena del taglione - nell’antica legge ebraica «occhio per occhio, dente per dente» - segnava, sì, un progresso in umanità, opponendosi alla vendetta privata e illimitata dell’offeso e ponendo in primo piano una giustizia pubblica moderatrice delle pene; ma ciò poteva bastare alla civiltà moderna mentre, gradualmente e irresistibilmente, si facevano strada diritti umani inalienabili, inviolabili, e arretrava, fino a scomparire, una sorta di sacralizzazione, o tabuizzazione, del reo, nel senso negativo di escluderlo da tutti quei diritti?
Da parte cristiana una riflessione biblica e teologica più attenta e penetrante insinuò incertezze inedite nella costante e pressoché unanime adesione culturale delle chiese al modo di concepire la pena da parte del potere politico (spesso visto e usato come braccio secolare del potere religioso), ci si rese conto che non solo Cristo nel Nuovo Testamento perdona l’adultera e comanda di perdonare settanta volte sette (cioè sempre, nel linguaggio semitico) ma nell’Antico Testamento il concetto chiave di tsedaqah significa giustizia salvifica, ossia che la giustizia, pur attraverso la retribuzione penale e l’espiazione della pena, deve tendere alla riconciliazione (a chi interessi approfondire il tema dal punto di vista cristiano si può segnalare il libro Pena e retribuzione: riconciliazione tradita, Milano 1987; l’autore, Eugen Wiesnet, è un gesuita tedesco, docente di teologia pastorale dell’Università di Innsbruck, attivissimo nell’assistenza ai detenuti).
Ma anche la cultura non cristiana, o laica che dir si voglia, è venuta riflettendo sulla concezione della pena, giungendo a sostenere che il condannato conserva un diritto inalienabile: il carcere sia ordinato, gestito (e vissuto per quanto possibile) in modo volto a promuovere il riconoscimento della sua responsabilità e una progressiva liberazione dalla scelta criminale, così che la società possa riconciliarsi con lui e lui sia reso capace di reinserirvisi, una volta scontata la pena, senza commettere altri delitti.
L’alternativa è netta. Come si vedrà meglio nel capitolo seguente, il costituente e il legislatore italiani hanno scelto la seconda possibilità, col concorso della cultura cristiana rinnovata e della cultura laica. La prima alternativa, evidentemente, si conforma a quella mentalità diffusa, di cui si è detto; e in tal caso, la società libera non può che disinteressarsi della popolazione detenuta e volere le carceri il più possibile defilate ai propri occhi, lontane dalle città e dai centri abitati. La seconda implica, e richiede, un cambiamento di mentalità: il carcere deve tendere a fare del condannato una persona diversa da quella che commise il delitto, la società non può più disinteressarsene, c’è un interesse collettivo a che questa tendenza raggiunga il suo fine nel massimo numero di casi possibile.
Il compianto amico Luciano Bausi, quando era sottosegretario alla Giustizia, inventò una metafora molto significativa: la sentenza è simile a un fotogramma fisso, che non cambia e non può cambiare; tanto più esatto, e giusto, quanto più le prove e le circostanze del reato sono state messe a fuoco e bloccate in un’immagine ferma e intangibile; l’esecuzione della pena, il tempo del carcere, invece, è un’altra cosa, un film che scorre, lungo il quale, appunto, il condannato può ripensare se stesso e i propri rapporti con gli altri, cambiando la propria attitudine antisociale.
Se ripenso alla mia personale esperienza delle carceri e alle persone che vi ho incontrato, spesso a più riprese, da un lato emergono dalla memoria anche (...) persone non pessimiste, anzi ansiose di tornare agli affetti familiari e alle attività professionali. Ricordo in particolare, nel carcere di Treviso, un artigiano del ferro, prossimo anche lui al fine pena, il quale mi parlava con passione sia dei successi scolastici della sua bambina sia del gusto per la propria abilità lavorativa, di cui mi mostrava, con una punta di non riprovevole orgoglio, qualche esemplare, fabbricato nell’officina del carcere. Dall’altro lato, mi rendevo conto di quanto l’ordinamento, con le speranze che apriva, risultasse uno strumento efficace di governo del carcere, come mi confermavano i direttori: ogni detenuto era consapevole che qualsiasi atto non lecito, anche un minimo tono più alto verso una guardia, gli sarebbe costato caro, esclusione dai permessi e dalle misure alternative alla detenzione.
Cercando di tirare una somma provvisoria (...), mi pare si possa dire che il carcere come pena principale, se non del tutto esclusiva (ci sono anche le multe e le pene accessorie), per i reati più gravi è tutt’altro che una questione pacifica, piana, quasi ovvia, su cui non vale riflettere e discutere troppo.
Presenta infatti, se si usa un poco la ragione critica, aspetti giuridici, filosofici, sociopolitici, psicologici e morali che coinvolgono l’umanità di ciascuno; e che, qualsiasi scelta si compia, non lascia mai la coscienza pienamente tranquilla. Carcere «retributivo», «vendicativo», col rischio di farne elemento di accresciuta perversione; o carcere «rieducativo», «risocializzante» col rischio di dare fiducia a chi non la merita e di far uscire legalmente condannati ancora in corso di esecuzione della pena, i quali possono tradire, approfittandone per fuggire o, peggio, per commettere altri delitti? E la durata delle nostre reclusioni; fino a un massimo di 30 anni o a vita, non è essa stessa, di per sé, un fattore disumanizzante, alienante, di perversione? Scriveva Arturo C. Jemolo, rievocando la sua esperienza di prigioniero, in Austria l’ultimo anno della prima guerra mondiale: «La fame era la sofferenza minore, quella vera per me era il reticolato… non solo per me ma anche per la persona più cara avrei preferito la pena di morte a venti, venticinque anni di carcere, il massimo che potrei concepire, basandomi più sul sentimento che sulla ragione, sarebbero dieci anni di carcere: un quadernino su cui segnare i 3.652 giorni e ogni sera cancellarne uno…». Non si potrebbe, infine, pensare a pene diverse dal carcere, a condannati che pagano il loro debito verso la società, per esempio, compiendo lavori utili per la società stessa, in una «riparazione costruttiva»?
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Mario Gozzini (Firenze 18 aprile 1920 - Firenze 2 gennaio 199) si laureò in lettere nel 1942 con Bignone e Lamanna discutendo una tesi dal titolo "La crisi del paganesimo in Apuleio". Nel 1945 iniziò la lunga collaborazione con la casa editrice Vallecchi per la quale diresse la collana ´I nuovi padri: saggi sul cristianesimo del nostro tempo´ e coordinò insieme ad Alfonso di Nola L´Enciclopedia delle Religioni. Fu amico e collaboratore di Papini. Insegnò storia e filosofia negli istituti superiori fiorentini. Negli anni 50 e 60 fu vicino a La Pira, Balducci, Dossetti, Pampaloni. Partecipò alla fondazione e alla vita delle riviste "L´Ultima" (1946) e "Testimonianze" (1958). Fu esponente di spicco della cultura del dialogo tra cattolici e comunisti. Nel 1976 fu eletto al Senato come candidato indipendente nelle liste del PCI. In qualità di senatore si occupò di : Legalizzazione dell´aborto legge 194 del 1978; Revisione del Concordato firmato a Villa Madama da Craxi e Casaroli, 18 feb. 1984; Legge sui benefici carcerari 663 del 1986; Legislazione sulle adozioni dei minori. Collaborò con numerose riviste e quotidiani quali "La Stampa", "Il Corriere della sera" e "l´Unità", per quest´ultima curò per lungo tempo la rubrica "Senza steccati".
Opere principali:
Rischio e fedeltà, LEF, Firenze 1952. Pazienza della verità, Vallecchi, Firenze 1959. Lo stato siamo noi (colloqui di educazione civica in collaborazione con G. P. Meucci), Vallecchi, Firenze 1959. Concilio aperto, Vallecchi, Firenze 1962. Il dialogo alla prova: cattolici e comunisti italiani, Vallecchi 1964. La fede più difficile, 1968. Oltre gli Steccati, Sperling & Krupfer Editore, 1994