Home > Archivio > Documentazione su carceri e Giustizia > L’Assemblea della Camera Penale di Bologna contesta il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Dott. Maisto

L’Assemblea della Camera Penale di Bologna contesta il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Dott. Maisto

12/03/2011 - L’Assemblea della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, riunitasi in data 3 marzo 2011, alla quale hanno partecipato anche Avvocati penalisti non iscritti all’associazione, all’unanimità ed a seguito di ampia ed approfondita discussione in merito all’ordine di servizio Prot. Int. 25/11 -6.1 in data 14/2/2011 a firma del Presidente del Tribunale di Sorveglianza dott. Maisto,

OSSERVA

Il suddetto ordine di servizio è inaccettabile dal punto di vista formale e sostanziale, apparendo peraltro temporalmente incomprensibile.

Ed infatti, dopo l’intervento dell’ANM Emilia Romagna a seguito della delibera delle Camere Penali Distrettuali dell’Emilia Romagna nel mese di aprile 2010, in data 31 gennaio 2011 i rappresentanti delle CP distrettuali, tra i quali anche rappresentanti della CP di Bologna, presente anche il Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Napolitano, incontravano il Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Nel corso dell’incontro, caratterizzato da un clima di sereno confronto, che si auspicava fosse anche proficuo quanto meno dal punto di vista del riconoscimento del ruolo del difensore e del conseguente dovuto rispetto, si evidenziavano le criticità e le disfunzioni del locale Tribunale di Sorveglianza e si aderiva all’invito del Presidente di formalizzare per iscritto le proposte formulate nonchè la dichiarata disponibilità delle Camere penali territoriali a sostenere richieste del Presidente volte a contrastare e ridurre le carenze di organico.

In questo contesto, mentre le CP del distretto si adoperavano per formalizzare quanto richiesto nel corso dell’incontro, si inserisce, senza alcun preavviso ed in spregio ad ogni intento collaborativo, il citato ordine di servizio che per una più agevole comprensione da parte del lettore integralmente si trascrive:

“Prot. Int. 25/11 -6.1
Rilevato che all’esito del trasferimento a Palazzo Legnani Pizzardi vengono disapplicate le norme impartite mediante affissione per l’accesso alle cancellerie dei Magistrati e la consultazione dei Fascicoli. Dunque
RIBADISCO:
1) esclusivo accesso alla cancelleria dalle ore 9 alle 11 per deposito atti e consultazione fascicoli.
2) Inibizione all’accesso alle Cancellerie dei Magistrati;
3) Divieto di accesso ai fascicoli relativi a materie non giurisdizionalizzate di competenza del Magistrato (permessi, permessi premio, liberazioni anticipate prima della decisione, gestione dell’esecuzione della misura alternative e delle misure di sicurezza, salvo ai fini dell’eventuale impugnazione.

Bologna 14/02/2011
Dott. Maisto”

In particolare, in merito al divieto di accesso e consultazione da parte dei difensori  di tutti i fascicoli di competenza del magistrato di sorveglianza, si evidenzia quanto segue. 

Si contesta, in primis, che i procedimenti sopra indicati siano giuridicamente di natura amministrativa , così come al contrario  stigmatizzato dal Presidente del Tribunale , atteso che la Corte Costituzionale, con numerose decisioni, si e’ espressa  sulla questione della natura dei procedimenti in oggetto e della conseguente tutela giurisdizionale, risolvendo pertanto le annose e dibattute questioni sul tema.

In linea dunque con le pronunce N. 349/93 e N. 227/95 della Corte Costituzionale, si sottolinea nello specifico che i procedimenti sottesi alla  concessione dei permessi premio hanno natura giurisdizionale e non amministrativa rilevato che misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena (quali quelle che comportano  un temporaneo distacco dal carcere – cd. misure extramurarie-) e che modificano lo status e il grado di privazione della libertà personale del detenuto, non possono essere adottate al di fuori del principi della riserva di legge e di  legge giurisdizionale, indicati dall’art. 13 comma 2 della Costituzione.  

Ne consegue che impedire ai difensori  l’accesso ai fascicoli pendenti presso l’Ufficio di Sorveglianza, competente a decidere sulle istanze  sopra esaminate, si traduce inevitabilmente in una illegittima violazione del diritto di difesa, aderendo ad un orientamento palesemente in contrasto con  i principi dettati dall’art. 111 della Costituzione e dell’art. 13 Costituzione come sopra richiamato. 

Ed invero, il principio dell’inviolabilità del diritto di difesa anche nella fase esecutiva ed ancor prima che si instauri un procedimento, è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza N. 212/97 che nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 18 L. 354/75 ha stabilito il diritto del condannato ad interloquire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione pena.

L’ordine di servizio da ultimo adottato, oltre a ribadire la validità di un ordine di servizio mai emesso in questi termini atteso che presso lo stabile di vicolo Monticelli non era inibito ai difensori l’acceso alla cancelleria dei magistrati né era loro vietato visionare i fascicoli ma semplicemente era previsto che l’accesso del difensore alla cancelleria del magistrato fosse preannunciato, è dimostrativo ancora una volta della scarsa considerazione del ruolo del difensore e della rilevanza del suo ministero.

Tutto ciò si inserisce in una situazione non più tollerabile e da tempo denunciata dalla Camera Penale di Bologna, caratterizzata da una evidente flessione nell’applicazione delle misure alternative alla detenzione e nella concessione dei permessi premio o di necessità, con istanze di liberazione anticipata per lungo tempo inevase ovvero istanze di riabilitazione che a distanza di mesi dal deposito neppure risultano iscritte a ruolo.

E d’altrocanto, che quanto affermato risponda a verità si desume dalla lettura della relazione redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Ciò che emerge, spiace constatarlo, è una volontà di normalizzazione del Tribunale di Sorveglianza che evidentemente non rispondeva ai criteri che oggi si adottano sia dal punto di vista formale che dal punto di vista della concreta applicazione della legge Gozzini.

L’ordine di servizio segna quindi un percorso contrario rispetto a quello che si era cercato di tracciare con l’incontro del 31 gennaio ed interrompe conseguentemente ogni possibile forma di collaborazione, evidentemente richiesta ma in realtà non voluta.
La carenza di organico lamentata dal Presidente ed indicata quale causa dei disservizi non può evidentemente risolversi attraverso la marginalizzazione del difensore che rappresenta, come noto, i diritti del proprio assistito.

Si evidenzia che lo stesso CSM nel maggio 2010, investito con delibera dall’Unione Camere Penali Italiane a seguito della dichiarazione dello stato di agitazione delle CP Distrettuali, invitava il Presidente del Tribunale di Sorveglianza “ad adottare moduli organizzativi che consentano di meglio conciliare le esigenze sottese alla riduzione dell’orario di accesso alla cancellerie….alla regolamentazione della possibilità di visionare i fascicoli assegnati al Presidente….con il più agevole e pieno esercizio del diritto di difesa…”.(CSM 3/6/10, Protocollo P13037/2010).

È superfluo affermare che la situazione a distanza di otto mesi è ulteriormente peggiorata.

Si dovrebbe poi comprendere che le spesso lamentate carenze di organico anziché generare provvedimenti di “chiusura” dovrebbero spingere alla effettiva collaborazione, che certamente non potrà sussistere se unilateralmente si pretende, come nel caso specifico accade, di agire non solo senza consultare l’altra parte ma addirittura utilizzando forme che evidenziano intolleranza nei confronti degli Avvocati.

L’Assemblea riservandosi ulteriori iniziative e confermando il perdurare dello stato di agitazione, delibera di inviare il presente documento:
al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, al Presidente della Repubblica nella sua veste di Presidente del CSM, alla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Bologna al Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, al Presidente dell’ANM Emilia Romagna, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, alle Camere Penali del Distretto Emilia Romagna,

Il Segretario dell’Assemblea                                                  Il Presidente dell’Assemblea
Avv. Antonella Rimondi                                                          Avv. Elisabetta d’Errico