
27/02/2011 - Corte costituzionale contro il Governo: anche gli "irregolari" hanno pieni diritti
Avvenire, 27 febbraio 2011
Lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona", e quindi "l´intervento pubblico concernente gli stranieri non può limitarsi al mero controllo dell´ingresso e del soggiorno degli stessi sul territorio nazionale, ma deve necessariamente considerare altri ambiti - dall´assistenza sociale all´istruzione, dalla salute all´abitazione - che coinvolgono molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato, altre alle Regioni". E questo "qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l´ingresso ed il soggiorno nello Stato".
Dunque anche gli immigrati clandestini o irregolari. Lo afferma la Corte costituzionale che nella sentenza n. 61 (redattore il giudice Paolo Grossi) depositata ieri, boccia, definendolo in parte inammissibile e in parte infondato, il ricorso del Governo contro la legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l´inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania).
Come sottolinea la Consulta, il Governo ritiene che nella norma campana gli interventi di sostegno, assistenza e integrazione siano applicabili "anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno", i quali "non solo non avrebbero titolo a soggiornare, ma, una volta sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente".
Ma su questo la Corte non ci sta e afferma come "esse hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, senza minimamente incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione ovvero sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazionale o regionale o sullo status dei beneficiari". E questo è corretto.
Infatti, spiegano i giudici costituzionali trattando in particolare l´articolo sull´assistenza sanitaria, le norme che il Governo vorrebbe abrogare "si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana". Questo vale per la salute, ma anche per il diritto allo studio, l´assistenza sociale, la casa, la formazione professionale.