
04/02/2010 - Riformare le pene per disinnescare "bomba" carcere
di Nicola Pisani (Docente Diritto penale Università di Teramo)
www.radiocarcere.com, 4 febbraio 2010
All’indomani della firma apposta sul provvedimento di indulto, puntuale è giunto l’invito del Presidente della Repubblica, rivolto a Governo e Parlamento, ad un ripensamento del sistema sanzionatorio nella prospettiva della valorizzazione di modelli punitivi alternativi al carcere. Un simile richiamo del Capo dello Stato pone all’attenzione del "mondo scientifico" e ancor prima della politica, l’urgenza di interventi improrogabili, capaci di disinnescare la "bomba" del sistema carcerario.
Si tratterebbe di incidere sul catalogo delle pene principali, con l’effetto di spostare il baricentro della risposta punitiva dalla detenzione carceraria, alla quale assegnare un ruolo sussidiario di extrema ratio, ad altre forme di punizione. E portare così a compimento, con maggior coraggio, quel percorso abbozzato dal decreto legislativo n. 274 del 2000 sulla competenza penale del giudice di pace, che ha introdotto nuove pene principali quali la detenzione domiciliare ed il lavoro socialmente utile, sortendo un modestissimo impatto, visto il circoscritto ambito di applicazione.
Dal canto suo il sottosistema penitenziario, dinanzi alla crisi conclamata del finalismo rieducativo della pena detentiva, ha reagito con processi evolutivi endogeni, assegnando un ruolo crescente alle misure alternative ed in particolare all’affidamento in prova al servizio sociale, tramutato in una impropria pena principale non detentiva. Misura concessa a ridosso della fase di cognizione, in assenza di poteri di accertamento sul fatto di reato e di commisurazione della sanzione dalla giurisdizione di sorveglianza che decide in difetto di una concreta osservazione della personalità dell’autore nei casi di sospensione dell’esecuzione previsti dall’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale.
Non è difficile immaginare che pene alternative al carcere a carattere prescrittivo, effettivamente applicate dal giudice della cognizione dopo aver acquisito un’adeguata conoscenza del fatto e della personalità dell’autore maturata nel processo, potrebbero fungere da nuovi strumenti di prevenzione speciale, plasmabili sull’esigenze rieducative del singolo reo in modo da garantire una risposta punitiva più adeguata ed efficace.
In questa direzione il Progetto Nordio di riforma del Codice Penale aveva previsto, oltre a pene detentive carcerarie e non, un variegato apparato di pene prescrittive, potenzialmente dotate di efficacia sia nell’ottica della riconciliazione tra vittima e reo che in quella della promozione dei beni giuridici lesi dal reato; ma, allo stesso tempo, ancorata a meccanismi di graduazione che rispondono ad una logica di proporzione tra fatto e sanzione.
Insomma, non si tratterebbe di segnare l’abbandono del diritto penale, per abbracciare altri modelli alternativi di prevenzione, ma di rimodulare la prevenzione penale sulle finalità costituzionali.
Proiettare il futuro della sanzione penale al di fuori delle carceri richiederebbe l’impiego di strutture a garanzia dell’effettività delle pene alternative prescrittive rendendole praticabili anche all’interno del c.d. nocciolo duro del diritto penale. Una riforma che non si accompagni a tutto questo resterebbe un puro esercizio di utopia punitiva.